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sanzione amministrativa Ordinanza coronavirus
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Lettera 
14 aprile 2020 0:00
 
Buongiorno,
risiedo in un comune della Regione Emilia Romagna. Sono stato sanzionato per la violazione dell'art. 3 della DGPR 58/2020 perchè mi trovavo a circa 400 mt da casa con il mio cane.
l’agente di PM dopo avermi chiesto che giro avessi fatto, ha formalizzato la violazione calcolando la posizione più lontana da me raggiunta rispetto alla mia abitazione (circa 600 mt), senza tenere conto che dove sono stato fermato, quindi dove stazionava la pattuglia, fosse ad una distanza inferiore ovvero a circa 400 mt dalla mia abitazione. Quindi è stato sanzionato un comportamento sulla base di una mia dichiarazione e non in base ad una constatazione fattuale.
La norma ritenuta violata specifica che “nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per le esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione”.
L’Agente verbalizzante mi ha indicato che per prossimità dell’abitazione si intende la distanza in linea d’aria di 200 mt dall’abitazione. Tale indicazione è valida nella Regione Veneto e Lombardia in quanto per questi territori è stato specificato in una specifica ordinanza regionale mentre sia a livello nazionale che in regione Emilia Romagna tale indicazione puntuale è mancante.
La mia abitazione si trova all’interno del centro storico di San Giovanni in Persiceto, nei pressi del viale di circonvallazione pedonale che cinge l’intero centro storico (detto “Borgo rotondo” per la sua forma circolare), il perimetro individuato dal viale misura circa 2.000 mt. Percorrendo completamente detto viale raggiungo la distanza massima di circa 600 mt dalla mia abitazione (come è stato verbalizzato dall’Agente), ma così facendo mi mantengo in una via alberata nonché sufficientemente spaziosa ed evito più strette vie del centro, percorrendo le quali mi manterrei ad una distanza di 200 mt dalla mia abitazione. L’applicazione della norma vigente con l’uso del buon senso, rammentando che la finalità della norma stessa non è quello di “non vedere gente per strada” ma di tutelare la sanità pubblica garantendo un distanziamento sociale, mi ha portato al convincimento che fosse preferibile raggiungere una distanza massima di 600 mt dalla mia abitazione, considerabile generalmente comunque prossima alla stessa, percorrendo un viale alberato e spazioso piuttosto che percorrere vie più strette ed anguste, ancorché queste ultime ancora più prossime alla mia abitazione.
Nel caso specifico, probabilmente al fine di semplificare l’attività degli agenti accertatori, è stata applicata un’indicazione puntuale di prossimità e questo ha comportato di fatto l’elusione dello spirito della norma che è solo quello di garantire il distanziamento sociale. Chiedo un consiglio all'ADUC: ho argomenti validi per presentare un ricorso al Presidente della Giunta Regionale? se risulterà perdente quanto rischio in termini di costi? grazie per l'aiuto
Luca

Risposta:
le argomentazioni ci sembrano ben presentate e articolate, soprattutto perché non vige il limite dei 200 metri, la valutazione discrezionale dell'agente accertatore. Qui come presentare ricorso: https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+mobilita+individuale+come+fare+ricorso_30942.php
 
 
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Buongiorno,
risiedo in un comune della Regione Emilia Romagna. Sono stato sanzionato per la violazione dell'art. 3 della DGPR 58/2020 perchè mi trovavo a circa 400 mt da casa con il mio cane.
l’agente di PM dopo avermi chiesto che giro avessi fatto, ha formalizzato la violazione calcolando la posizione più lontana da me raggiunta rispetto alla mia abitazione (circa 600 mt), senza tenere conto che dove sono stato fermato, quindi dove stazionava la pattuglia, fosse ad una distanza inferiore ovvero a circa 400 mt dalla mia abitazione. Quindi è stato sanzionato un comportamento sulla base di una mia dichiarazione e non in base ad una constatazione fattuale.
La norma ritenuta violata specifica che “nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per le esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione”.
L’Agente verbalizzante mi ha indicato che per prossimità dell’abitazione si intende la distanza in linea d’aria di 200 mt dall’abitazione. Tale indicazione è valida nella Regione Veneto e Lombardia in quanto per questi territori è stato specificato in una specifica ordinanza regionale mentre sia a livello nazionale che in regione Emilia Romagna tale indicazione puntuale è mancante.
La mia abitazione si trova all’interno del centro storico di San Giovanni in Persiceto, nei pressi del viale di circonvallazione pedonale che cinge l’intero centro storico (detto “Borgo rotondo” per la sua forma circolare), il perimetro individuato dal viale misura circa 2.000 mt. Percorrendo completamente detto viale raggiungo la distanza massima di circa 600 mt dalla mia abitazione (come è stato verbalizzato dall’Agente), ma così facendo mi mantengo in una via alberata nonché sufficientemente spaziosa ed evito più strette vie del centro, percorrendo le quali mi manterrei ad una distanza di 200 mt dalla mia abitazione. L’applicazione della norma vigente con l’uso del buon senso, rammentando che la finalità della norma stessa non è quello di “non vedere gente per strada” ma di tutelare la sanità pubblica garantendo un distanziamento sociale, mi ha portato al convincimento che fosse preferibile raggiungere una distanza massima di 600 mt dalla mia abitazione, considerabile generalmente comunque prossima alla stessa, percorrendo un viale alberato e spazioso piuttosto che percorrere vie più strette ed anguste, ancorché queste ultime ancora più prossime alla mia abitazione.
Nel caso specifico, probabilmente al fine di semplificare l’attività degli agenti accertatori, è stata applicata un’indicazione puntuale di prossimità e questo ha comportato di fatto l’elusione dello spirito della norma che è solo quello di garantire il distanziamento sociale. Chiedo un consiglio all'ADUC: ho argomenti validi per presentare un ricorso al Presidente della Giunta Regionale? se risulterà perdente quanto rischio in termini di costi? grazie per l'aiuto
Luca

Risposta:
le argomentazioni ci sembrano ben presentate e articolate, soprattutto perché non vige il limite dei 200 metri, la valutazione discrezionale dell'agente accertatore. Qui come presentare ricorso: https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+mobilita+individuale+come+fare+ricorso_30942.php
 
 
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