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Rimborso concerto Paul McCartney
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Lettera 
10 giugno 2020 0:00
 
Salve, vi ho contattato questa mattina per la richiesta di rimborso in luogo del voucher per il concerto annullato in oggetto.
Mi avete consigliato di accettare il voucher con riserva di agire nelle opportune sedi nel caso la D'Alessando e Galli non proceda con il rimborso. Mi avete detto di essere disponibili a verificare il testo della mia raccomandata che quindi vi invio in allegato. Potreste quindi farmi sapere se va bene? Per "agire nelle opportune sedi" cosa intendete dire? Cosa devo fare per unirvi alla vostra richiesta?
La Raccomandata va inviata ad D'Alessandro e Galli o anche a TicketOne? Consideri che TichetOne agisce, per contratto, sulla base delle indicazioni dell'Organizzatore.
Grazie
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Roma, 08/06/2020
A D’Alessandro e Galli
Via dei Girasoli, 30
55041 Lido di Camaiore (LU)
Raccomandata A/R
TicketOne S.p.A.
Via Vittor Pisani 19 20124 Milano
OGGETTO: richiesta rimborso Fatt. xxxx del 22/11/2019 per annullamento concerto Paul McCartney del 13/06/2020 a Lucca. Ordine N.xxxx (xxxx) del 22/11/2019.
La sottoscritta xxxxxx rappresenta quanto segue.
La sottoscritta ha acquistato n. 2 biglietti (Allegato 1) per il concerto di Paul McCartney del 13/06/2020 a Lucca, di cui alla fattura in oggetto (Allegato 2), corrispondendo la somma di euro 327,23, ed è stata informata, tramite e-mail, da parte di TicketOne S.p.A. che il concerto è stato annullato a seguito della situazione di emergenza sanitaria provocata dal diffondersi del Covid-19, che sulla base delle indicazioni ricevute dall’Organizzatore dell’Evento, e sulla base delle disposizioni contenute nel “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) di cui all’art. 88., e successivi provvedimenti, è previsto il rimborso tramite l’emissione di Voucher spendibili solo sul sito www.ticketone.it per l’acquisto di biglietti inerenti a futuri Eventi programmati dal medesimo Organizzatore, specificando che le richieste di rimborso per essere considerate valide, devono essere eseguite entro il 17 giugno e secondo le procedure riportate alla pagina www.ticketone.it/covid19.
Premesso che:
a) il concerto non è stato posticipato e questo dato di fatto dovrebbe rendere impossibile l'emissione di un voucher a meno che non sia richiesto dal cliente. In particolare la sottoscritta non è interessata a nessun altro concerto e si dà il caso che l’artista non farà concerti nei prossimi 18 mesi e non ne farà affatto;
b) il rimborso nella forma di voucher o denaro dovrebbe essere una scelta dell'acquirente nel caso in cui non si possa più avere il servizio che si era scelto di comprare. Ho il diritto di avere quanto richiesto o di essere rimborsata;
c) il ricorso all’emissione del voucher risiede in una facoltà illegittima attribuita da un Decreto, che comunque non avrebbe impedito alla D’Alessandro e Galli di indicare a TicketOne S.p.A. di procedere con il rimborso per chi lo avesse chiesto;
d) D’Alessandro e Galli non ha alcun diritto di trattenere le somme percepite per farne interessi economici e personali propri a discapito di quelli altrui anche se si è dichiarato il contrario;
e) le necessità proprie contano tanto quelle altrui specie in questa emergenza. Molti hanno perso il lavoro e non possono supportare neanche la sopravvivenza o quantomeno possono avere, al momento, altre priorità;
f) gli acquirenti interessati esclusivamente al concerto Paul McCartney non potranno mai più acquistare il biglietto richiesto e quindi secondo D’Alessandro e Galli dovrebbero soltanto lasciare la somma spesa nelle sue casse;
g) il caso di cui trattasi viola le direttive europee in materia di clausole vessatorie (Direttiva 93/13/CEE) e di pratiche commerciali sleali (Direttiva 2005/29/CE). Tali direttive hanno
un'efficacia e sono di ordine superiore rispetto il Decreto Legge “Cura Italia” che ha introdotto una clausola vessatoria con l’effetto di escludere i diritti del consumatore;
h) l'obbligo dei voucher è una pratica commerciale aggressiva poiché chiaramente falsa il comportamento economico del consumatore. Il contratto di vendita on-line stabilisce che nel caso di rinvio o annullamento dell’Evento da parte dell’Organizzatore, TicketOne comunicherà al Cliente, in nome e per conto dell’Organizzatore, le iniziative adottate dall’Organizzatore in relazione al rimborso o alla sostituzione dei Titoli di Ingresso relativi all’Evento rinviato o annullato. Pertanto supponendo una qualsiasi ragione per l’annullamento o il rinvio quello che D’Alessandro e Galli avrebbero dovuto corrispondere è o il rimborso o il nuovo biglietto non di certo un voucher;
i) il codice del consumo, che recepisce la normativa europea, all'art. 25 specifica che per determinare se una pratica commerciale comporta coercizione del consumatore occorre prendere in considerazione, fra i diversi elementi l'ostacolo "non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto [...]". L'obbligo di accettare i voucher è una coercizione in spregio a quegli stessi diritti – il diritto alla qualità dei servizi (ottenere il servizio per il quale ho pagato, e non un altro) e all’equità nei rapporti contrattuali, equità palesemente lesa nel caso dei voucher – che l'art. 2 comma 2 del codice del consumo definisce diritti fondamentali dei consumatori.
La sottoscritta, pertanto, invita codesta D’Alessandro e Galli, per il tramite di TicketOne S.p.A., a corrispondere il rimborso della somma versata in relazione ai biglietti acquistati.
Tutto quanto premesso e considerato, la sottoscritta procederà alla richiesta del voucher sul sito TicketOne al solo fine di non decadere dal diritto di richiederne l’emissione nei termini di legge che non rappresenta rinuncia ad azioni e/o ragioni che si faranno valere nelle sedi opportune.
Alla luce di quanto sopra e in considerazione dell’ultima data utile stabilita per procedere alla richiesta si specifica nuovamente che il voucher è accettato con riserva di agire nelle sedi opportune per far valere il proprio diritto al rimborso, in attesa che siano definite le norme a livello italiano e in caso di mancato positivo riscontro alla presente.
Allegati:
1) Fattura xxxxx del 22/11/2019
2) Copia n. 2 biglietti concerto Paul McCartney del 13/06/2020 a Lucca
Daniela, dalla provincia di RM

Risposta:
complimenti per il testo. La raccomadnata va bene ad entrambi. Consigliamo di mettere in intestazione anche
Aduc - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
via Cavour 68
50129 Firenze
per evidenziare che lei è consigliata da noi.
Ad Aduc non mandi la raccomandata, ma posta ordinaria o mail che, in questo caso, non ci deve inviare in quanto vi ha già provveduto.
 
 
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