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Recesso contratto di locazione per eccessiva onerosità sopravvenuta coronavirus
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Lettera 
15 marzo 2020 0:00
 
Buongiorno,
vorrei chiedervi una consulenza sul contratto di locazione.
La mia compagna ha stipulato un contratto di locazione per un immobile utilizzato per fornire il servizio di Bed and Breakfast.
A seguito del diffondersi del coronavirus, le prenotazioni nel mese di marzo e aprile sono crollate con la conseguenza che la mia compagna si è trovata nella impossibilità di poter pagare il canone di locazione che ammonta a 1850 mensili.
Per questo tipo di contratto è stata stipulata una polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
Dopo vari tentativi non andati a buon fine di chiedere un incontro con i proprietari per poter discutere della questione, abbiamo deciso di inviare tramite raccomandata, in data 10 marzo, la disdetta anticipata come previsto dal contratto di locazione che stabilisce come periodo di preavviso 2 mensilità.
In seguito al ricevimento della raccomandata, i proprietari hanno deciso di incontrarci comunicandoci che avrebbero attivato la polizza fideiussoria nonostante gli avessimo spiegato la situazione, nota a tutti, delle criticità derivanti dalla presenza del virus nel nostro paese.
Ho scoperto che che l'articolo 1467 del codice civile prevede la possibilità di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta che mi sembra corrispondere al momento che stiamo vivendo.
Vi chiedo come dovrei procedere, se oltre alla disdetta inviata, bisognerebbe inviare un'altra raccomandata specificando la richiesta di risoluzione ex art 1467 oppure se esiste un altro modo per poter procedere alla risoluzione in questa circostanza particolare dovuta a cause non imputabili alla nostra responsabilità.
Grazie
Cordiali saluti
Bruno

Risposta:
è la legge stessa a consentire di recedere per "gravi motivi" a condizione però che:
- si tratti di motivi sopravvenuti, imprevedibili al momento della firma del contratto di affitto; COME INFATTI è IL CORONAVIRUS E LE SUE CONSEGUENZE.
- si dia un preavviso di sei mesi. Dalla data di arrivo della lettera al padrone di casa, la disdetta avrà effetto dopo sei mesi. Nel vs. caso avete pattuito due mesi di preavviso: ma non occorre richiamare l'art. 1467 cc dato che la legge sulla locazione prevede esplicitamente la possibilità di recesso anticipato senza conseguenze negative per il conduttore. Non si può accedere alla fideiussione poichè i gravi motivi sono previsti dalla legge; essa copre infatti tutte le altre inadempienze dovute a volontà o colpa del conduttore.
 
 
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