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Lavoratore di SERVIZIO ESSENZIALE (Banca) SANZIONATO all'AUTOLAVAGGIO
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Lettera 
24 aprile 2020 0:00
 
Buongiorno
ieri pomeriggio 22 aprile io e altri 2 "sfortunati" (in analoghe condizioni: lavoro/vicinanza casa) siamo stati sanzionati da pattuglia della GdF perchè:
RISULTAVA (...) IN ATTO SPOSTAMENTO INDIVIDUALE NON MOTIVATO X ESIGENZE LAVORATIVE X ALTRE SPECIFICHE RAGIONI - LAVAGGIO AUTOMATICO c/o DISTRIBUTORE
TAMOIL. (verbale che NON ho sottoscritto)
Se da DPCM 11/3 (e interpretazioni?) il codice Ateco 45.20.91: Autolavaggio e altre attività di manutenzione è compreso fra le attività (...) di prima necessità già di per se, faticherei a giustificare la sanzione (di regola,
sono vicini alle stazioni di servizio, quindi anche solo per andare a un supermercato...).
Se poi, per di più, lo SPOSTAMENTO (NON LO STAZIONAMENTO in luogo pubblico, non è questo il fatto contestato in verbale) NON E' STATO MOTIVATO dall'autolavaggio ma da
- ritorno da luogo di lavoro
- in area di distributore carburante (come in verbale)
- in immediata prossimità di supermercato
- in prossimità propria abitazione (poche centinaia di metri)
non vedo cosa aggiungere.
L'agente, senza nulla domandare oltre ai documenti, riferiva che gli autolavaggi possono SI stare aperti ma SOLO per vetture di "servizio" (?)
Se non mi è sfuggito qualcosa, solo la Regione (Veneto) può emettere ATTO REGOLAMENTARE che derogare in peius il DPCM e non mi sembra di aver letto alcunchè, alla data, in merito.
D'altronde, secondo quale rapporto rischi/benefici, il privato potrebbe legittimamente fermarsi al distributore ma non all'adiacente SINGOLO BOX AUTOLAVAGGIO?
Da rapida indagine sulla rete trovo quanto segue
22/04/2020 LA STAMPA
Secondo l’interpretazione più corretta - scrivono dalla Prefettura di ASTI - queste attività raggruppate nel codice Ateco 45.2 sono consentite in quanto necessarie per chi si sposta per esigenze lavorative autocertificate, come tassisti, operatori sanitari e lavoratori in genere.
Questa (semplice) INTERPRETAZIONE (a differenza di quanto "interpretato" dalla GdF?) proprio perchè in armonia col disposto generale del DPCM è non risulta più restrittiva e, quindi, corretta.
Nell'ipotesi (residuale?) che, invece, il suddetto sottocodice Ateco non rientrasse fra le attività ammesse, chiamerei in causa almeno a titolo di corresponsabilità la mancata chiusura/segnalazione di divieto di accesso dell'autolavaggio, in considerazione del fatto che, con la normale diligenza del buon padre di famiglia, dall'interpretazione generale del DPCM
(spostamento motivato / netto distanziamento sociale / luogo all'aria aperta), il fatto stesso della libera accesibilità mi avrebbe confermato la legittimità dell'azione.
Ben sapendo di non essere l'unico in Italia in tale situazione, rimango in attesa di vostro cortese riscontro.
Grazie
Pierpaolo, dalla provincia di VR

Risposta:
ci sembra che le motivazioni, accludendo anche l'atto e/o l'informazione della prefettura di Asti, le abbia ben trovate da solo :-). Qui come fare ricorso: https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+mobilita+individuale+come+fare+ricorso_30942.php
 
 
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