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Coronavirus e bimbi a casa. Chi paga e rimborsa l'asilo? Pagare solo il servizio
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Lettera 
20 marzo 2020 0:00
 
Buongiorno,
relativamente all'articolo apparso sulla Vs. rubrica Salute desidererei un approfondimento in merito al pagamento della retta qualora il servizio non venga erogato.
In particolare mi chiedevo come mai la regola secondo la quale non è dovuto il pagamento della retta all'asilo nido o alla scuola privata, nell'ipotesi in cui il servizio non venga prestato per cause di forza maggiore, come ad esempio l'emergenza Covid 19, non venga applicata anche nelle case di riposo o RSA, sia esse private o pubbliche (Ipab) quando l'ospite si assenta, ad esempio, per ricovero in ospedale.
Risulta cosa nota infatti come nell'ipotesi suddetta l'ospite, o chi per esso, debba pagare comunque la retta (quasi sempre per intero) perchè questo prevedono i regolamenti interni delle case di riposo.
La giustificazione è naturalmente la stessa che possono addurre gli asili nido o scuole private e cioè che vi sono sempre e comunque dei costi fissi da sostenere anche se il servizio di assistenza non è stato erogato.
In questo caso non vale il rischio d'impresa come per gli altri?
Forse qualcuno obietterà che le cause sono diverse, nell'un caso c'è l'emergenza sanitaria mentre nell'altro caso c'è un ricovero ospedaliero.
Ma se così è anche il ricovero ospedaliero del vecchietto ospite della casa di riposo è una causa di forza maggiore perchè di certo uno non sceglie di ricoverarsi visto e considerato che è sempre un medico (convenzionato con il SSN) ad operare la scelta.
Non c'è anche in questo caso una causa di forza maggiore e pertanto la richiesta di pagamento della retta non è dovuta perchè il servizio non viene reso?
Resto in attesa di Vs. gradita risposta.
Grazie per l'attenzione e per il lavoro che fate.
Maria, dalla provincia di VE

Risposta:
i due casi sono certamente diversi, nel caso del ricovero ospedaliero degente presso RSA durante il ricovero il posto letto viene conservato per l'ospite, e quindi non occupato da altri. Se eccepisse una forma di impossibilità sopravvenuta, ne consguirebbe la risoluzione del contratto. Aggiungiamo poi che una disposizione contrattuale può comunque derogare alle norme civilistiche, come avviene per i contratti (e regolamenti) delle RSA.
 
 
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