testata ADUC
Retta casa di riposo
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
31 marzo 2009 0:00
 
All'attenzione dell'sig. Mannini come da accordi telefonici
Ci siamo sentiti al telefono oggi nel primo pomeriggio e le invio quindi il testo del messaggio con tutto quello di cui abbiamo parlato.
"Vivo in Friuli e mio padre, invalido al 100% portatore di handicap in situazione di gravità accertata, a seguito di un ictus, è stato inserito in una casa di riposo convenzionata con l'ASL di competenza. La regione FVG interviene mensilmente con un contributo pari al 20% della spesa, il resto viene coperto con la pensione minima sommata a quella di accompagnamento ma mancano ancora circa ¤ 750 per coprire l'intera somma.
Ci siamo rivolti ad un CAF per chiedere l'ISEE del singolo soggetto ma ci è stato negato in quanto, a loro dire, è necessaria una richiesta di riparametrazione del comune di appartenenza. Dopo varie richieste e vari rimpalli fra il comune e l'ambito sanitario di appartenenza, e dopo varie telefonate anche del CAF ai vari uffici ( ufficio sociale del comune a all'ambito socio-sanitario)all'impiegata stessa che si occupava della pratica veniva risposto che la legge 130/2000 è decaduta/non vale più quindi noi non riusciamo nemmeno a fare l'ISEE disgiunto fra mio padre e mia madre.
Ora vi chiedo: è proprio così? In Friuli c'è una legislazione diversa rispetto alle altre regioni in quanto regione a statuto speciale? Anche a noi è stato chiesto l'Isee di tutti i familiari in base ad una delibera comunale del 2003: dobbiamo proprio presentarlo o in alternativa rassegnarmi a pagare la retta in quanto mia madre non può vendere la casa in cui è rimasta ad abitare?
Viste le sentenze del TAR della Toscana e della Lombardia( come da voi più volte citate) anche per le persone ricoverate nelle strutture convenzionate con le ASL vale tale sentenza anche se il F.V.G. è fuori dal SSN?E, se come più volte da voi affermato il 50% spetta alle ASL, il 30% rimanente che non versa è corretto che lo versiamo noi? Ma il comune è comunque obbligato a partecipare alla spesa della retta? In quale misura?
Le allego un Link di un comunicato del difensore civico della regione FVG proprio sulle rette in questione che fa riferimento all'art.42 della legge regionale 6/2006 dove si conferma la necessità di presentare il reddito familiare.: è questa legge regionale che ha "abolito" la 130/2000 in Friuli oppure una legge nazionale non può essere abrogata da una regionale?
Per cortesia mi dite come devo muovermi?
Grazie per le precisazioni che mi darete
Attendo notizie
http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/comunicazione/comunicatistampa.asp?comunicatoStampaId=5254&search=true
Come da accordi telefonici, vivendo in un piccolo paesino e volendo tutelare la privacy dei miei genitori, vi chiedo, qualora vogliate pubblicare la lettera, di sostituire il mio nome con uno di fantasia.
Enzo, da Carlino (UD)

Risposta:
le fonti del diritto della Repubblica Italiana, come è noto, hanno una loro gerarchia:
la Carta Costituzionale; le leggi dello Stato; le leggi regionali; in ultimo i Regolamenti comunali.
Come appare ovvio, le ultime per essere legittime devono rispettare i principi di quelle da cui discendono.
In merito ai ricoveri degli anziani non autosufficienti nelle RSA, anche dopo la modifica del Titolo V° della Costituzione, la materia rientra nella "legislazione concorrente". Ovverosia le eventuali normative regionali devono seguire i principi dettati dalla legislazione statale.
Nella fattispecie l'impianto normativo e la "ratio" delle fonti del diritto sono le seguenti:
La Costituzione stabilisce che, il concorso alle spese di determinati servizi pubblici può essere chiesto ai cittadini solo in forza di una legge- Art. 23 ".Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Per quanto riguarda gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti le cui cure rientrano (D.lgs 502/92) nei LEA (livelli Essenziali di Assistenza), lo Stato nel caso che dette cure siano prestate in una RSA, una volta disposto con la Legge 289/02 (art. 54) che i relativi costi sono a carico per il 50% del SSN e per il 50% a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione dell'utente in base ai regolamenti regionali o comunali (Come è dato notare l'articolo citato parla di utente e non di nucleo familiare), ha stabilito con l'art. 25 della legge 328/00 che i richiamati regolamenti regionali o comunali, siano l'attuazione della normativa ISEE prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs 130/00. Normativa che, appunto, ribadisce che l'eventuale compartecipazione dell'utente alla quota dovuta dal Comune è calcolata sulla base del valore del suo ISEE personale. Normativa vigente, peraltro, che esclude esplicitamente la possibilità dei Comuni e delle AASSLL di invocare l'art. 433 del C.c. (Tenuti agli alimenti). art 2, comma 6: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata
Al riguardo si segnalano i seguenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria che confermano la validità di quanto affermato: -sentenza Giudice di Pace di Bologna n° 3598 del 13 aprile 20006, depositata il 12 ottobre 06; - sentenza n° 42 del TAR Sicilia, sezione di Catania del 6 dicembre 2006, depositata l'11 gennaio 2007; - ordinanza del TAR della Toscana n° 733 del 6 settembre 2007, depositata il 7 settembre 2007 (entrambe confermata dal Consiglio di Stato); - ordinanza del TAR delle Marche n° 521 del 18 settembre 2007; - sentenza del TAR della Lombardia n° 291/08 del 19 dicembre 2007, depositata il 7 febbraio 2008; - sentenza del Tribunale di Lucca n° 174/08 del 13 ottobre 2007, depositata il 7 febbraio 2008 - ordinanza del TAR della Toscana n° 43 del 4 gennaio 2008, depositata il 7 gennaio 2008; - ordinanza del TAR della Toscana n° 291 del 12 marzo 2008, depositata il 13 marzo del 2008; - sentenza del TAR della Lombardia n° 303 del 2008 - sentenza del TAR di Brescia n.° 350 del 2.4.2008.
TAR Toscana sentenza n° 2535 del novembre 2008.
TAR Toscana ordinanza n° 187/09
Infine, segnalo che, con prot. n° 22444 del luglio 07 il Dott. Claudio Filippi, Garante per la protezione dei dati personali, ha richiamato numerosi sindaci al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lg n° 196/03), ricordando loro che: " le informazione che possono essere acquisite, al fine di riconoscere le prestazione sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente semiresidenziale e residenziali di personoe ultrasessantacinquenni non autosufficienti, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non quelle del nucleo familiare di appartenenza (cfr., TAR Sicilia n° 42/2007).
Ancora, con sentenza n° 3938/08 del 18 luglio 2008 è intervenuto il Consiglio di Stato per annullare l'ordinanza del TAR Lazio che aveva dato ragione alla ASL di Viterbo che sosteneva l'obbligo dei familiari di partecipare alle spese di ricovero.
Quindi per quanto detto, nel confermarle che le leggi richiamate sono tutt'ora vigenti e valide anche per le regioni a statuto speciale, i regolamenti comunale e regionali richiamati sono illegittimi perchè in contrasto con le fonti di diritto superiore.
Pretenda che il CAF calcoli l'ISEE come stabilito dalla legge e comunichi al Comune di residenza che suo padre comparteciperà alla quota del 50% dovuta dal Comune stesso, in proporzione al valore di detto ISEE.
Chieda al difensore civico regionale di mettersi in contatto con me, per fornirgli tutte le indicazioni del caso.
Cordiali saluti
Gianfranco Mannini
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS