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Accesso rsa di altre regioni
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Lettera 
9 marzo 2009 0:00
 
Leggo da alcune lettere che i regolamenti di comuni o regioni prevedono l'obbligo di residenza da almeno due anni prima di accedere al servizio. A parte il buon senso che direbbe che questa norma è assurda perchè nei due anni il soggetto che esprime un bisogno dove e come lo soddisfa? perchè dovrebbe avere un diritto diminuito per un certo arco temporale. A ciò risponde il recepimento in data 24/2/2009 da parte dello Stato Italiano della "Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità" a cui bisognerà attenersi per la redazione ed interpretazione della legge, ove contraria alla convezione stessa. All'articolo 19 troviamo la risposta a questo argomento.
Articolo 19
Vita indipendente ed inclusione nella società Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.
Pertanto chiunque a mio parere può accedere ad una struttura, senza alcuna limitazione di luogo e tempo, e gli EELL sono obbligati a pagare nella misura di loro competenza col concorso al pagamento delle rette del richiedente il servizio, in base al suo ed esclusivo reddito.
Si offre quindi ai bisognosi di assistenza una ulteriore fonte normativa per affermare i propri diritti di fronte alla legge.
Grazie dell'attenzione.
Marcello, da Cusano Milanino (MI)

Risposta:
la ringrazio per la preziosa informazione, ovviamente, noi siamo da sempre su questa linea.
Gianfranco Mannini
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS
 
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9 marzo 2009 0:00
 
Leggo da alcune lettere che i regolamenti di comuni o regioni prevedono l'obbligo di residenza da almeno due anni prima di accedere al servizio. A parte il buon senso che direbbe che questa norma è assurda perchè nei due anni il soggetto che esprime un bisogno dove e come lo soddisfa? perchè dovrebbe avere un diritto diminuito per un certo arco temporale. A ciò risponde il recepimento in data 24/2/2009 da parte dello Stato Italiano della "Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità" a cui bisognerà attenersi per la redazione ed interpretazione della legge, ove contraria alla convezione stessa. All'articolo 19 troviamo la risposta a questo argomento.
Articolo 19
Vita indipendente ed inclusione nella società Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.
Pertanto chiunque a mio parere può accedere ad una struttura, senza alcuna limitazione di luogo e tempo, e gli EELL sono obbligati a pagare nella misura di loro competenza col concorso al pagamento delle rette del richiedente il servizio, in base al suo ed esclusivo reddito.
Si offre quindi ai bisognosi di assistenza una ulteriore fonte normativa per affermare i propri diritti di fronte alla legge.
Grazie dell'attenzione.
Marcello, da Cusano Milanino (MI)

Risposta:
la ringrazio per la preziosa informazione, ovviamente, noi siamo da sempre su questa linea.
Gianfranco Mannini
 
 
 
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