testata ADUC
Violazione Mancata Disdetta Prenotazione Visita
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
21 agosto 2022 0:00
 
A:
ADUC
Consulenza Giuridica
Spettabile ADUC,
mi pregio sottoporre quanto segue:
ANTECEDENTI:-
La mamma, anziana, ha ricevuto dal SSN Emilia Romagna ASL Ferrara, Ingiunzione di Pagamento per Violazione dell’Obbligo di Disdetta di Appuntamento per Visita Ambulatoriale del 25/06/2019.
Di primo acchito, ma ciò non ha nulla a che vedere coll’oggetto del quesito, osservo che per riuscire ad irrorare e recapitare la sanzione come se fosse una violazione del codice della strada, il testo del verbale cita ben 9, fra Leggi, Decreti e Delibere ovvero: - RD 1736 21/12/1933; L 0689 24/11/1981; LR 0021 28/04/1984; L 0386 15/12/990; DL 0285 30/04/1982; DL 0104 02/07/2010; DL 0150 01/09/2022; LR 0002 03/03/2016; DGR 0377 22/03/2016.
Ho dato un’occhiata, reperendoli in internet, a tali documenti e, a parte essere di supporto a quanto detto al paragrafo precedente, rilevo che l’Articolo 14 della Legge 24/11/1981, n° 689, della quale allego copia per veloce riferimento, appare prescrivere espressamente che “... gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati... entro il termine di novanta giorni...” e che “...L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue... nel termine prescritto [ovvero 90 gg?]”.
Osservo anche che fra le giustificazioni opponibili compare l’indicazione di un codice di disdetta e la sua data; mentre alla mamma, che aveva prenotato attraverso la farmacia, non le venne rilasciato alcun codice di prenotazione ovvero se l’Ente chiede un “Codice di Disdetta”, come mai nell’ingiunzione non cita alcun “Codice di Prenotazione”?!
In ogni caso, se ho percepito correttamente la normativa, la contestazione della violazione va fatta entro 3 mesi (non dopo più di 3 anni!) e dunque riterrei che la sanzione non vada pagata.
QUESITI:-
1) Vostro parere in merito alla mia percezione ovvero se a Vostro avviso la sanzione va pagata.
2) Se no, chiedo se la motivazione del superamento del termine per la notifica possa essere validamente indicato sul foglio “Giustificativo” (ultima voce “oppure”).
Il mio dubbio è che non si tratta di una “giustificazione”, bensì di un’”opposizione”; dunque non vorrei che la prassi fosse diversa (in tale caso quale?)
3) Stante che è la stessa Legge 689 24/11/1981, estensivamente citata dal testo della contravvenzione quando parla dei termini a carico del cittadino, a prevedere anche il termine per l’invio della contestazione e dunque presumendo che l’ASL conosca benissimo tale legge, chiedo se ci siano gli estremi per denuncia di tipo “azione temeraria” o simili.
Al di la del pagamento o meno della sanzione, la ratio è quella di non lasciare correre gli abusi.
Se sì, gradirei ricevere gli eventuali riferimenti di legge.
4) Altro?
Grazie, cordialità
Mario

Risposta:
la legge ce lei cita riguarda le sanzioni amministrative, che non è il suo caso che, invece, prevede una prescrizione ordinaria della pretesa in dieci anni (art.2946 cc).
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS