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Rsa anziani
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Lettera 
30 agosto 2008 0:00
 
cara aduc sono a scrivervi per un consiglio mio padre 88 anni è stato ricoverato presso r.s.a. canova firenze per 2 mesi dato che riconosciuto non autosufficiente come sollievo alla famiglia la retta mensile è stata calcolata considerando non solo la sua pensione e accompagnamento ma è stato chiesto i redditi anche del figlio della nuora e del nipote cosicche' per questi 2 mesi in base ai redditi presentati avendoci accordato quota sanitaria abbiamo pagato circa 50 euro al giorno; passati i due mesi e essendo lui peggiorato visto che è costretto a vivere in carrozzina e essendo impossibilitato a vivere a casa dato che l'appartamento è al terzo piano senza ascensore e con barriere architettoniche all'interno; gli è stato accordato RICOVERO DEFINITIVO presso r.s.a. ma è entrato in una lista generale in attesa di quota sanitaria (attesa che appare molto lunga) e attualmente siamo costretti a pagare la retta per intero cioè 100 euro al giorno.Così rovinano le famiglie perchè io che sono figlio unico non ce la faccio a pagare certe cifre perchè in due che lavoriamo non arriviamo a 2600 euro al mese e non intendo vendere casa unica di mio padre perchè ho 2 figli. COME MI DEVO COMPORTARE? POSSO FARE DOMANDA RIMBORSO PER QUELLO CHE HO PAGATO FINO AD ORA? E COME DEVO FARE? GRAZIE PER I CONSIGLI
Franco, da Firenze (FI)

Risposta:
L'impianto normativo di riferimento è il seguente
le fonti del diritto della Repubblica Italiana hanno una loro gerarchia:
la Carta Costituzionale;
le leggi dello Stato;
le leggi regionali;
in ultimo i Regolamenti comunali.
Come appare ovvio, le ultime per essere legittime devono rispettare i principi di quelle da cui discendono.
In merito ai ricoveri degli anziani non autosufficienti nelle RSA, anche dopo la modifica del Titolo V° della Costituzione, la materia rientra nella "legislazione concorrente". Ovverosia l'eventuale normative regionali devono seguire i principi dettati dalla legislazione statale: Nella fattispecie l'impianto normativo e la "ratio" delle fonti del diritto sono le seguenti: La Costituzione stabilisce che, il concorso alle spese di determinati servizi pubblici può essere chiesto ai cittadini solo in forza di una legge- Art. 23 ".Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Per quanto riguarda gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti le cui cure rientrano (D.lgs 502/92) nei LEA (livelli Essenziali di Assistenza), lo Stato nel caso che dette cure siano prestate in una RSA, una volta disposto con la Legge 289/02 (art. 54) che i relativi costi sono a carico per il 50% del SSN e per il 50% a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione dell'utente in base ai regolamenti regionali o comunali (Come è dato notare l'articolo citato parla di utente e non di nucleo familiare), ha stabilito che i richiamati regolamenti regionali o comunali, siano l'attuazione della normativa ISEE prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs 130/00. Normativa che, appunto, ribadisce che l'eventuale compartecipazione dell'utente alla quota dovuta dal Comune è calcolata sulla base del valore del suo ISEE personale. Normativa vigente, peraltro, che esclude esplicitamente la possibilità dei Comuni e delle AASSLL di invocare l'art. 433 del C.c. (Tenuti agli alimenti). art 2, comma 6: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata
Al riguardo si segnalano i seguenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria che confermano la validità di quanto affermato: -sentenza Giudice di Pace di Bologna n° 3598 del 13 aprile 20006, depositata il 12 ottobre 06; - sentenza n° 42 del TAR Sicilia, sezione di Catania del 6 dicembre 2006, depositata l'11 gennaio 2007; - ordinanza del TAR della Toscana n° 733 del 6 settembre 2007, depositata il 7 settembre 2007 (entrambe confermata dal Consiglio di Stato); - ordinanza del TAR delle Marche n° 521 del 18 settembre 2007; - sentenza del TAR della Lombardia n° 291/08 del 19 dicembre 2007, depositata il 7 febbraio 2008; - sentenza del Tribunale di Lucca n° 174/08 del 13 ottobre 2007, depositata il 7 febbraio 2008 - ordinanza del TAR della Toscana n° 43 del 4 gennaio 2008, depositata il 7 gennaio 2008; - ordinanza del TAR della Toscana n° 291 del 12 marzo 2008, depositata il 13 marzo del 2008; - sentenza del TAR della Lombardia n° 303 del 2008 - sentenza del TAR di Brescia n.° 350 del 2.4.2008 Infine, segnalo che, con prot. n° 22444 del luglio 07 il Dott. Claudio Filippi, Garante per la protezione dei dati personali, ha ordinato a numerosi Comuni, in ultimo a quello di Firenze, di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lg n° 196/03): " le informazione che possono essere acquisite, al fine di riconoscere le prestazione sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente semiresidenziale e residenziali, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non quelle del nucleo familiare di appartenenza (cfr., TAR Sicilia n° 42/2007).
Ancora, con sentenza n° 3938/08 del 18 luglio 2008 è intervenuto il Consiglio di Stato per annullare l'ordinanza del TAR Lazio che aveva dato ragione alla ASL di Viterbo che sosteneva l'obbligo dei familiari di partecipare alle spese di ricovero.
Quindi, come vede, il comportamento del Comune di Firenze è scandalosamente doloso.
Ribadito che rientrando le cure nei LEA devono essere assicurate subito e senza nessuna condizione, la quota sanitaria deve essere assicurata senza nessuna graduatoria dalla Regione e la quota sociale dsl Comune con la compartecipazione dell'utente in proporzione al valore del suo ISEE personale.
Smetta di pagare e chieda il rimborso di quanto fin qui pagsato in eccesso.
Cordiali saluti
Gianfranco Mannini
 
 
 
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