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Riflessioni sulle volonta' anticipate sui trattamenti sanitari
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Lettera 
22 ottobre 2007 0:00
 
Ho spesso pensato a questo problema nella mia attivita' di chirurgo toracico. Certo il problema e' molto complesso, ma forse puo' essere semplificato scomponendolo nelle diverse possibilita' pratiche e prendendo in considerazione solo la liceita' dell'eutanasia intesa come pura sospensione delle cure, assistenza respiratoria ed alimentare incluse. Non vi sono problemi reali quando il paziente e' cosciente; in questo caso il rifiuto delle cure e' stato sempre accettato, nel doveroso rispetto dei diritti costituzionali, anche quando era scientificamente altamente sconsigliabile (vedi amputazioni rifiutate) ed ha portato alla morte del paziente che consapevolmente ha scelto di non sottoporsi alle cure. Il caso Welby ha dimostrato che anche nei casi piu' estremi, il rifiuto delle cure esplicitamente dichiarato puo' essere accettato dal medico senza conseguenze giuridiche e quindi senza necessita' di nuove leggi. Il problema della normativa legale si pone teoricamente quindi solo quando il paziente non e' piu' cosciente e quindi la sospensione delle cure deve necessariamente essere operata da altri senza il contemporaneo consapevole consenso del paziente stesso. Il fatto che ci sia una preventiva anche accurata e consapevole volonta' poco importa, poiche' non e' possibile verificare che questa volonta' permanga nel momento in cui ci si trova a considerare la sospensione delle cure. A questo proposito vorrei segnalare il caso emblematico del prof DeBakey, come riportato dal New York Times che stranamente non sento mai citato in questo genere di discussioni. E' questo un caso davvero emblematico di come un consenso solo pochi giorni prima espressamente negato da un paziente che piu' esperto e consapevole non si puo' immaginare, non debba piu' essere necessariamente considerato valido quando, per il mutamento delle condizioni cliniche, il paziente non sia piu' in grado di confermarlo. L'autorizzazione a dare comunicazione alla stampa del decorso clinico a guarigione avvenuta e l'esplicito ringraziamento dello stesso DeBakey ai colleghi che l'hanno operato, testimonia questa naturale possibile revoca di una decisione presa precedentemente. Del resto non esiste alcuna decisione che un uomo possa prendere ne' addirittura alcuna sentenza, nemmeno quella della cassazione, che non possa essere rivista in condizioni particolari! Quindi, in ultima analisi, quando la volonta' del paziente non puo' piu' essere esplicitamente raccolta, ogni decisione deve ricadere, a mio parere, necessariamente sui medici che, come nel caso di DeBakey, decideranno secondo scienza ma anche secondo coscienza. Nei casi nei quali le ragioni della scienza siano minoritarie o assenti, come forse nel caso della ragazza di Lecco, non mi sembra reagionevole pensare di poter inquadrare quelle della coscienza in articoli di legge dello stato.

Risposta:
La ringraziamo del suo contributo. A nostro avviso, la volonta' precedentemente espressa e' sempre migliore rispetto a quella imposta da terzi, medici o familiari. Anche il testamento patrimoniale, secondo il ragionamento da lei descritto, dovrebbe quindi essere rivisto in caso di perdita di coscienza, perche' non e' possibile stabilire se la volonta' testamentaria sia ancora valida. Lo stesso potrebbe dirsi di ogni contratto su cui un paziente ha posto la firma, financo al matrimonio. Ma questo non significa che il matrimonio debba essere dissolto -magari da dottori di diritto matrimoniale- nel momento in cui un paziente non e' piu' cosciente, perche' non e' piu' possibile determinare la sua volonta' di rimanere sposato. Per quanto riguarda il caso da lei citato, il fatto che in alcuni casi violare la volonta' di una persona possa portargli beneficio non e' a nostro avviso una giustificazione valida. Ad esempio, secondo lei i genitori hanno la facolta' di impedire al figlio o alla figlia di sposarsi per il loro bene? E anche se in alcune occasioni il giudizio dei genitori si dimostra valido, e' questo un buon motivo per ignorare la liberta' dell'individuo di scegliere con chi sposarsi?
 
 
 
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