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Rette rsa
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Lettera 
8 aprile 2008 0:00
 
Gentile signor Mannini, torno di nuovo a chiedere consiglio riguardo la situazione di mia madre, ospite da circa quattro anni presso una rsa della provincia di Viterbo.
Le riepilogo la storia: dalla pubblicazione della deliberazione regionale del lazio 98/07 siamo ancora nella confusione. Mia madre è ultrassessantacinquenne, invalida totale con accompagnamento e legge 104, il suo mensile totale è di 780 euro, il suo isee è pari a zero, non avendo ulteriori redditi. Mio padre è pensionato con un isee di 7,200 euro. Dopo continue lotte con il comune di residenza, l'accumulo del debito all'rsa, gli insulti dagli impiegati comunali e via dicendo, sono riuscita ad ottenere il famoso impegno da parte del comune. Io credevo che mia madre dovesse versare la sola quota di accompagnamento invece hanno quantificato la loro parte di 550 euro e tutto il resto, pensione di invalidità e accompagno deve essere pagato da noi. Le ricordo che la retta giornaliera è di 47,16 euro. C'è scritto che "l'eventuale quota a carico dei familiari, quali persone obbligate agli alimenti di cui all'art.433 del c.c.,sarà pagata a cura del comune quando l'utente, avendone fatta richiesta ai sensi dell'art.438 del c.c., dimostri con atto scritto che gli stessi abbiano risposto negativamente".Cosa devo fare? La prego di aiutarmi!!!
La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità.
Barbara, da Vallerano (VT)

Risposta:
la normativa nazionale vigente, ripresa e migliorata dalla delibera regionale 98/07, dispone che il Comune di residenza è obbligato a pagare il 50% del costo della retta (l'altro 50% lo paga il SSN) con l'eventuale compartecipazione dell'utente in una percentuale proporzionata al valore del suo ISEE.Al quale deve rimanere disponibile una somma pari al valore dell'assegno sociale (389 Euro) La stessa normativa esclude la possibilità del Comune di chiedere la compartecipazione dei familiari in base all'art. 433 del codice civile. Norma che il Comune tenta furbescamente e illegittimamente di aggirare chiedendo a sua madre la dimostrazione che i familiari "tenuti agli alimenti" abbiano rifiutato di farlo.
Detto questo, lei si limiti a versare alla RSA la sola indennità di accompagnamento come integrazione della retta che deve, invece, essere pagata dal Comune.
A supporto di questa azione, qui sotto, le elenco le numerose le sentenze dell'autorità giudiziaria che confermano la validità di questo comportamento e che potrà esibire a chi la insulta o la minaccia:
-sentenza Giudice di Pace di Bologna n° 3598 del 13 aprile 20006, depositata il 12 ottobre 06;
- sentenza n° 42 del TAR Sicilia, sezione di Catania del 6 dicembre 2006, depositata l'11 gennaio 2007;
- ordinanza del TAR della Toscana n° 733 del 6 settembre 2007, depositata il 7 settembre 2007;
- ordinanza del TAR delle Marche n° 521 del 18 settembre 2007;
- sentenza del TAR della Lombardia n° 291/08 del 19 dicembre 2007, depositata il 7 febbraio 2008;
- sentenza del Tribunale di Lucca n° 174/08 del 13 ottobre 2007, depositata il 7 febbraio 2008
- ordinanza del TAR della Toscana n° 43 del 4 gennaio 2008, depositata il 7 gennaio 2008;
- ordinanza del TAR della Toscana n° 291 del 12 marzo 2008, depositata il 13 marzo del 2008;
- sentenza del TAR della Lombardia n° 303 del 2008
Infine, segnalo che, con prot. n° 22444 del luglio 07 il Dott. Claudio Filippi, Garante per la protezione dei dati personali, ha ordinato al Comune di Firenze di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lg n° 196/03): " le informazione che possono essere acquisite, al fine di riconoscere le prestazione sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente semiresidenziale e residenziali, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non quelle del nucleo familiare di appartenenza (cfr., TAR Sicilia n° 42/2007).
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento
Gianfranco Mannini
 
 
 
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