testata ADUC
Legge 328 - usufrutto non utilizzato che cambia l'ISEE
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
14 novembre 2008 0:00
 
vi scrivo la seguente per un'informazione e una consulenza importante.. purtroppo non vedo risposte concrete presso il mio comune e mi sono permesso di contattarvi. da circa un anno sono diventato tutore di una persona malata di alzheimer e ricoverata in via definitiva presso una casa di cura del comune di vicenza, dove risiedo io e dove risiede la persona interessata. la persona in oggetto percepisce due importi mensili (pensione e indennità di invalidità) per una cifra intorno ai 1.170 ¤ e la retta mensile della casa di cura varia dai 1400 ai 1480 ¤ mensili. non ha marito né figli (solo una sorella di 87 anni che vive con la pensione sociale)....da quando è stata ricoverata le figlie della sorella provvedono al pagamento della differenza per un puro spirito di cortesia e per evitare che magari vengano chiesti soldi da parte della casa di cura alla loro anziana madre che vive appunto con la pensione sociale. la persona in oggetto non ha altre fonti di reddito se si esclude un usufrutto sulla vecchia abitazione dove risiedeva prima del definitivo ricovero...il problema è che tale usufrutto pur essendo stato offerto in vendita ai nudi proprietari (non legati da un pto di vista parentale con la persona) non è oggetto di interesse da parte loro...ho provato a mettere in affitto l'abitazione ma le condizioni sono disastrate essenso disabitato da anni e nemmeno a norma di legge.... il problema è che tale usufrutto alza il valore ISEE (nel 2008 introno ai 15.000 ¤) pur non rappresentando un introito economico per la persona che non a caso con i suoi soli mezzi economici non copre la retta della casa di cura. l'assessorato ai servizi sociali del comune di vicenza mi ha detto che non è disposto a intervenire per la differenza perchè la signora ha un usufrutto che viene considerato un bene e quindi devo o vendere l'usufrutto stesso o affittare la casa, ma per i motivi di cui sopra sono impossibili entrambe le vie. in qualità di tutore sto cercando una via legale che sistemi definitivamente la questione...se una delle figlie rinuncia a pagare la differenza o se dovesse venire a mancare, mancherebbe la liquidità e quindi la persona verrebbe dimessa senza nessuno in grado di seguirla. la legge 328/2000 prevede alcune garanzie ma il comune mi respinge ogni richiesta in tal senso proprio per il discorso legato all'usufrutto....mi hanno anche detto al limite di "regalare" l'usufrutto ai nudi proprietari per ottenere il diritto all'integrazione alla retta, ma tale fatto oltre che moralmente scorretto mi è negato (giustamente) dal tribunale che ha stabilito con perizia il valore di vendita dell'usufrutto. è possibile appellarsi a qualche articolo di questa o altre leggi per dare una risposta alle obiezioni del comune di vicenza? grazie sin da ora per la disponibiltà.
Alessandro, da Vicenza (VI)

Risposta:
l'usufrutto, a tutti gli effetti, nel caso è considerato come reddito di 1^ abitazione. L'attuale finanziaria a tolto questo reddito dal calcolo dell'ISEE.
quindi, l'atteggiamento del Comune, oltre ad essere pretestuoso è anche illegittimo. Ma anche se volessimo tenerne conto, nel ISEE l'usufrutto come casa di abitazione entrava nel calcolo con la formula: Valore dell'immobile ai fini ICI a cui sottrarre una franchigia di 51mila Euro e spiccioli, Infine sul 20% dell'eventuale somma rimasta andava calcolato il rendimento dei BOT decennali, che oggi è inferiore al 4%
Non si capisce in che modo è stato calcolato l'ISEE visto che da quello che lei scrive, il valore della casa non dovrebbe neppure superare la franchigia e quindi non incidere in nessun modo sul valore ISEE.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Gianfranco Mannini
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS