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Legge dello Stato dell'Oregon sulla "Morte con dignita'"
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Documento 
14 marzo 2006 0:00
 
"Death with Dignity Act" (1994) (ORS 127.800-897. In vigore dal 27 ottobre 1997)


SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1.01 Definizioni. I termini e le frasi che seguono, quando ricorrono in questo testo di legge, hanno il seguente significato:

(1) "Adulto" indica un individuo di almeno 18 anni di eta'.
(2) "Medico curante" indica il medico primo responsabile della cura del paziente e del trattamento della malattia del paziente.
(3) "Medico consulente" indica il medico che ha la specializzazione o l'esperienza per fare la diagnosi e la prognosi della malattia del paziente.
(4) "Consiglio" indica la consultazione fra uno psichiatra o psicologo qualificato e una paziente al fine di determinare se il paziente e' affetto da malattie psichiatriche o psicologiche, o depressione che possano causare una sua ridotta capacita' di giudizio.
(5) "Servizio sanitario" indica una persona con licenza, certificato, o altrimenti autorizzato dalla legge di questo Stato a fornire servizi sanitari come attivita' ordinaria della propria amministrazione o pratica professionale, e include le aziende sanitarie.
(6) "Incapace" indica un paziente che, secondo un tribunale, il medico curante o il medico consulente, non ha la capacita' di prendere o comunicare decisioni al servizio sanitario sulle prestazioni sanitarie, compreso l'incapacita' di comunicare tramite persone che conoscono le modalita' di comunicazione del paziente, qualora queste persone fossero a disposizione. Capace significa non incapace.
(7) "Decisione informata" indica una decisione presa da un paziente qualificato di richiedere e ottenere una ricetta per porre fine alla propria vita in modo umano e dignitoso, decisione che e' basata sulla consapevolezza dei fatti rilevanti e dopo esser stato informato in maniera esauriente dal medico curante su:
a. la sua diagnosi medica;
b. la sua prognosi;
c. il rischio potenziale che comporta l'assunzione dei farmaci prescritti;
d. le conseguenze probabili dell'assunzione dei farmaci prescritti;
e. le alternative praticabili, tra cui (ma non solo) le cure palliative, gli hospice e la terapia del dolore.
(8) "Medicalmente informata" indica l'opinione professionale del medico curante confermata da un medico consulente che ha esaminato il paziente e la cartella clinica del paziente.
(9) "Paziente" indica una persona che si sottopone alle cure del medico.
(10) "Medico" e' un dottore in medicina o osteopatia che ha la licenza per praticare la professione medica dal "Board of Medical Examiners" dello Stato dell'Oregon.
(11) "Paziente qualificato" indica un adulto capace e residente in Oregon e che ha soddisfatto gli obblighi imposti da questa legge per poter ottenere una ricetta di farmaci per porre termine alla propria vita in modo umano e dignitoso.
(12) "Malattia terminale" indica una malattia incurabile ed irreversibile che e' stata confermata da medici e causera', secondo giudizio medico ragionevole, la morte entro sei (6) mesi.


SEZIONE 2

RICHIESTA SCRITTA DI FARMACI PER PORRE TERMINE ALLA PROPRIA VITA IN UN MODO UMANO E DIGNITOSO

2.01 Chi puo' fare richiesta scritta di farmaci

Un adulto che e' capace, e' residente in Oregon, e a cui e' stata diagnosticata dal medico curante e dal medico consulente un malattia terminale, e che ha volontariamente espresso il desiderio di morire, potra' fare richiesta scritta di farmaci al fine di terminare la propria vita in un modo umano e dignitoso entro i termini di questa legge.

2.02 Forma della richiesta scritta

(1) Una richiesta di farmaci valida entro i termini di questa legge deve riflettere il modello descritto nella Sezione 6 di questa legge, deve essere firmata e datata dal paziente alla presenza di due testimoni che, in presenza del paziente, attestano -per quanto e' dato loro di sapere e credere- che il paziente e' capace, che sta agendo di sua spontanea volonta', e che non e' costretto a firmare la richiesta.
(2) Uno dei testimoni non puo' essere:
a. un parente di sangue del paziente, acquisito per matrimonio o per adozione;
b. una persona che nel momento in cui e' firmata la richiesta e' futuro erede, sia per volonta' testamentaria sia a norma di legge, di una parte degli averi del paziente qualificato una volta deceduto; o
c. un proprietario, operatore o dipendente di una azienda sanitaria dove il paziente qualificato riceve cure mediche o dove e' residente.
(3) Il medico curante del paziente alla data in cui viene firmata la richiesta non puo' essere un testimone.
(4) Se il paziente e' in cura presso un istituto per lunghe degenze al momento della richiesta, uno dei testimoni deve essere un individuo scelto dall'istituto che abbia le competenze indicate dal regolamento del Department of Human Resources.


SEZIONE 3

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

3.01 Le responsabilita' del medico curante

Il medico curante deve:
(1) determinare inizialmente se il paziente e' affetto da malattia terminale, se e' capace e ha fatto la richiesta di sua spontanea volonta';
(2) Informare il paziente su:
a. la sua diagnosi medica;
b. la sua prognosi;
c. i rischi potenziali associati con l'assunzione dei farmaci da prescrivere;
d. le conseguenze probabili derivanti dall'assunzione dei farmaci da prescrivere;
e. le alternative praticabili, tra cui (ma non solo) le cure palliative, gli hospice e la terapia del dolore.
(3) inviare il paziente da un medico consulente per una conferma della diagnosi medica e per determinare che il paziente sia capace e stia agendo di sua spontanea volonta';
(4) richiedere che il paziente a cui si applica la Sezione 3.03 si sottoponga ad una consulenza psichiatrica o psicologica; (5) chiedere al paziente che informi la famiglia;
(6) informare il paziente sulla possibilita' di recedere dalla richiesta in ogni momento ed in ogni modalita', e offrire al paziente una opportunita' di recedere alla scadenza del quindicesimo giorno del periodo di attesa di cui alla Sezione 3.06;
(7) Verificare, immediatamente prima di prescrivere i farmaci previsti da questa legge, che il paziente stia prendendo una decisione informata;
(8) Soddisfare i parametri di cui alla Sezione 3.09 sulla documentazione relativa alla cartella clinica;
(9) Assicurarsi che siano seguite tutte le procedure appropriate previste da questa legge prima di scrivere la ricetta dei farmaci per permettere al paziente qualificato di porre fine della propria vita in modo umano e dignitoso.

3.02 Conferma del medico consulente

Prima che un paziente possa essere qualificato secondo questa legge, un medico consulente dovra' esaminare il paziente e la sua cartella clinica e confermare, per iscritto, la diagnosi del medico curante secondo la quale il paziente e' affetto da malattia terminale, e verificare che il paziente sia capace, stia agendo di sua spontanea volonta' e abbia preso una decisione informata.

3.03 Consulenza psichiatrica

Se il medico curante o il medico consulente ritengono che il paziente sia affetto da disordine psichiatrico o psicologico, o depressione che possano causare una riduzione della capacita' di giudizio, entrambi i medici possono richiedere che il paziente si sottoponga ad una consulenza psichiatrica. Nessun farmaco per porre fine alla vita di un paziente in modo umano e dignitoso potra' essere prescritto fino a quando la persona che effettua la consulenza psichiatrica non determini che il paziente non soffre di una malattia psicologica o psichiatrica, o depressione che possano causare una riduzione della sua capacita' di giudizio.

3.04 Decisione informata

Nessuna persona puo' ricevere una prescrizione di farmaci per porre termine alla propria vita in modo umano e dignitoso se non ha preso una decisione informata di cui alla Sezione 1.01(7). Immediatamente prima di prescrivere i farmaci previsti da questa legge, il medico curante dovra' verificare che il paziente stia prendendo una decisione informata.

3.05 Notifica alla famiglia

Il medico curante dovra' chiedere al paziente di informare la famiglia della sua richiesta di farmaci previsti da questa legge. Al paziente che rifiuti o non abbia la possibilita' di informare la famiglia non potra' essere negata la richiesta per quel motivo.

3.06 Richieste scritte ed orali

Per ricevere la prescrizione di farmaci per porre fine alla propria vita in modo umano e dignitoso un paziente qualificato dovra' aver fatto una richiesta orale ed una richiesta scritta, e reiterare la richiesta orale al suo medico curante non prima di quindici (15) giorni dalla richiesta orale iniziale. Quando il paziente qualificato fa la sua seconda richiesta orale, il medico curante dovra' offrire al paziente l'opportunita' di recedere dalla richiesta.

3.07 Il diritto di recesso dalla richiesta

Un paziente potra' recedere dalla sua richiesta in ogni momento ed in ogni modalita' senza alcuna considerazione sul suo stato mentale. Nessuna prescrizione di farmaci prevista da questa legge puo' essere emessa senza che il medico curante offra al paziente la possibilita' di recedere.

3.08 Periodi di attesa

Fra la richiesta iniziale ed orale del paziente e la prescrizione dei farmaci previsti da questa legge non possono passare meno di quindici (15) giorni. Fra la richiesta scritta del paziente e la prescrizione di farmaci previsti da questa legge non possono passare meno di 48 ore.

3.09 Obblighi per la compilazione della cartella clinica

La cartella clinica del paziente dovra' includere:
(1) tutte le richieste orali del paziente di farmaci per togliersi la vita in maniera umana e dignitosa;
(2) tutte le richieste scritte del paziente di farmaci per togliersi la vita in maniera umana e dignitosa;
(3) diagnosi e prognosi del medico curante, l'attestazione che il paziente e' capace, che sta agendo di sua spontanea volonta' e che ha preso una decisione informata;
(4) diagnosi e prognosi del medico consulente, l'attestazione che il paziente e' capace, che sta agendo di sua spontanea volonta' e che ha preso una decisione informata;
(5) una relazione del risultato e le determinazioni della consulenza psichiatrica;
(6) l'offerta al paziente da parte del medico curante di recedere dalla richiesta fatta al momento della seconda richiesta orale del paziente di cui alla Sezione 3.06; e
(7) una dichiarazione del medico curante che tutti gli obblighi di questa legge sono stati eseguiti e che includa un'annotazione dei farmaci prescritti.

3.10 Obblighi di residenza

Possono essere accolte solo le richieste, previste da questa legge, fatte da cittadini redenti nell'Oregon;

3.11 Obblighi di denuncia

(1) La Health Division esaminera' ogni anno un campione delle cartelle cliniche relative a questa legge.
(2) La Health Division dovra' creare regole per facilitare la raccolta di informazioni che riguardano il rispetto di questa legge. Le informazioni raccolte non potranno essere di pubblico dominio e non potranno essere oggetto di ispezioni da parte del pubblico.
(3) La Health Division generera' e rendera' disponibile al pubblico un rapporto statistico annuale sulle informazione raccolte di cui alla Sezione 3.11(2) di questa legge.

3.12 Effetti sulla formazione dei testamenti, contratti e statuti

(1) Nessuna clausola in un contratto, testamento, o altro accordo, sia essa orale sia scritta, per quanto questa clausola vada a toccare il diritto di una persona di fare o recedere da una richiesta di farmaci per porre fine alla propria vita in modo umano e dignitoso, non e' valida.
(2) Fare richiesta di farmaci per porre termine alla propria vita in maniera umana e dignitosa, o recedere dalla stessa, non puo' condizionare o modificare gli obblighi derivanti da contratti validi al momento della richiesta.

3.13 Assicurazioni e polizze di pensione integrativa

Fare richiesta di farmaci per porre termine alla propria vita in maniera umana e dignitosa, o recedere dalla stessa, non puo' condizionare o modificare la vendita, la stipulazione, o l'emissione di ogni assicurazione sulla vita, sulla salute, o sugli incidenti, o le polizze di pensione integrativa, o il tasso applicato alla polizza. Inoltre l'atto del paziente di ingerire farmaci per togliersi la vita in maniera umana e dignitosa non puo' avere alcun effetto sull'assicurazione sulla vita, sulla salute, sugli incidenti, o le polizze di pensione integrative.

3,14 Formazione della legge

Niente in questa legge dovra' essere interpretato come un'autorizzazione al medico o ad altra persona a terminare la vita di un paziente con una iniezione letale, una uccisione compassionevole o tramite eutanasia attiva. Le azioni intraprese in accordo con questa legge non dovranno mai essere considerate suicidio, suicidio assistito, uccisione compassionevole o omicidio sancito per legge.


SEZIONE 4

IMMUNITA' E RESPONSABILITA'

4.01 Immunita'

Eccetto come da Sezione 4.02:

(1) Nessuna persona potra' essere civilmente o penalmente perseguibile o soggetta professionalmente ad azioni disciplinari per aver operato in buona fede e conformemente a questa legge. Cio' include essere presente quando un paziente qualificato assume i farmaci prescritti per togliersi la vita in maniera umana e dignitosa.
(2) Nessuna organizzazione o associazione professionale, o azienda sanitaria, potra' censurare, disciplinare, sospendere, togliere la licenza, togliere i privilegi, espellere o comminare altre sanzioni ad una persona per aver partecipato o per essersi rifiutato di operare in buona fede in conformita' con questa legge.
(3) La richiesta del paziente al medico curante di farmaci di cui alla presente legge non puo' mai costituire negligenza sotto alcuna legge o costituire l'unica base per la nomina di un guardiano o tutore.
(4) Nessuna azienda sanitaria sara' obbligata per contratto, statuto, o altro obbligo di legge a partecipare alla somministrazione di farmaci al paziente per porre fine alla sua vita in modo umano e dignitoso. Se un'operatore sanitario non puo' o non vuole eseguire potra' trasferire, su richiesta, una copia delle informazioni pertinenti contenute nella cartella clinica ad una nuova azienda sanitaria.

4.2Responsabilita'

(1) Una persona che, senza l'autorizzazione del paziente, altera o falsifica consapevolmente una richiesta di farmaci o nasconde o distrugge il recesso da quella richiesta con l'intento o l'effetto di causare la morte del paziente sara' colpevole di reato di categoria A (ndr. perseguibile in una corte federale).
(2) Una persona che impone al paziente o esercita' pressione affinche' il paziente richieda farmaci per porre fine alla propria vita, o elimina il recesso da quella richiesta, sara' colpevole di un reato di categoria A.
(3) Niente in questa legge esclude l'applicazione di pene previste dalle leggi per condotta che non e' conforme al dettato di questa legge.
(4) Le pene previste da questa legge non escludono l'applicazione di altre pene previste dalle leggi per condotta che non e' conforme al dettato di questa legge.


SEZIONE 5

5.01 Separabilita'

Ogni sezione di questa legge che venga riconosciuta invalida per quanto riguarda ogni persona o circostanza non invalidera' l'applicazione di tutte le rimanenti sezioni di questa legge che saranno pienamente applicabili senza le sezioni invalidate.


SEZIONE 6

FORMA DELLA RICHIESTA

6.01 Forma della richiesta

Una richiesta di farmaci autorizzata da questa legge dovra' sostanzialmente essere presentata in questa forma:


RICHIESTA DI FARMACI PER PORRE FINE ALLA MIA VITA IN MANIERA UMANA E DIGNITOSA

Io sottoscritto, ________________________, sono un adulto sano di mente.

Sono affetto da ________________________, che il mio medico curante ha diagnosticato come malattia terminale e che e' stata confermata con il giudizio medico del medico consulente.

Sono stato pienamente informato della mia diagnosi, prognosi, la natura dei farmaci da prescrivere ed i rischi potenziali ad essi associati, le probabili conseguenze, e le alternative praticabili, tra cui le cure palliative, gli hospice e la terapia del dolore.

Chiedo che il mio medico curante mi prescriva i farmaci per poter porre fine alla mia vita in maniera umana e dignitosa.

METTERE LE INIZIALI SU UNA DI QUESTE AFFERMAZIONI:

____ Ho informato la mia famiglia della mia decisione ed ho preso in considerazione la sua opinione.

____ Ho deciso di non informare la mia famiglia sulla mia decisione.

____ Non ho familiari da informare sulla mia decisione.

Sono consapevole che e' mio diritto recedere da questa richiesta in ogni momento.

Sono consapevole della portata di questa richiesta e mi aspetto di morire quando assumo i farmaci da prescrivere.

Faccio questa richiesta di mia spontanea volonta' e senza riserve, e accetto la piena responsabilita' morale per le mie azioni.


Firma __________________________

Data __________________________


Dichiariamo che la persona che sta facendo questa richiesta:

(a)e' da noi conosciuta ed ha dimostrato la sua identita';
(b)ha firmato questa richiesta in nostra presenza;
(c)ci appare sano di mente e non e' vittima di stress, frode o pressioni esterne;
(d)non e' un nostro paziente in qualita' di medici curanti.

______________________________________________ Testimone I

Data _________________________

______________________________________________ Testimone II

Data _________________________


Nota. I testimoni non possono essere parenti (di sangue, acquisiti per matrimonio o per adozione) della persona che firma questa richiesta, non possono avere diritto all'eredita' di una parte degli averi della persona al momento della morte, e non possono essere proprietari, operatori o impiegati dell'azienda sanitaria dove la persona e' ricoverata o residente. Se il paziente e' interno all'azienda ospedaliera, un individuo nominato dall'azienda potra' essere uno dei testimoni.
 
 
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