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Corte europea diritti dell'uomo sull'autodeterminazione
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Documento 
14 febbraio 2006 0:00
 
Corte europea dir. uomo, 29 aprile 2002

L'art. 2 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto alla vita di ogni persona, sancisce un divieto di ricorso alla forza o a qualsiasi altro comportamento idoneo a provocare la morte di ogni essere umano, ma non attribuisce all'individuo il diritto di morire per mano di un terzo o con l'assistenza di una pubblica autorità. Il divieto di suicidio assistito previsto dal diritto penale degli Stati membri non costituisce un trattamento inumano e degradante, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 3 della convenzione. La sofferenza dovuta ad una malattia, fisica o psichica, sopraggiunta naturalmente, comunque incurabile, può rientrare nella previsione dell'art. 3 della convenzione se viene o rischia di essere aggravata da un trattamento, conseguente a condizioni di detenzione, espulsione o altre misure, del quale le autorità possono essere ritenute responsabili. Dal combinato disposto degli art. 2 e 3 della convenzione non è dato ricavare, pertanto, un diritto dell'individuo di esigere dallo Stato che consenta o faciliti la morte. Nè il diritto alla morte assistita può farsi derivare dalla previsione dell'art. 8 della convenzione che disciplina espressamente il diritto al rispetto della vita privata e che può anche includere il diritto ad autodeterminarsi. Non può escludersi che il divieto di suicidio assistito costituisca lesione del diritto al rispetto della vita privata. Una ingerenza siffatta può. comunque, considerarsi consentita a norma dell'art. 8, par. 2, della convenzione se prevista dalla legge, ispirata da uno o più scopi legittimi e necessaria in una realtà democratica per la protezione dei diritti altrui.
 
 
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