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Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali (artt.1-9)
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Documento 
14 febbraio 2006 0:00
 
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Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo


Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizio­ne i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.


Titolo I - Diritti e libertà



Articolo 2 - Diritto alla vita


1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere inten­zionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pro­nunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando deri­vasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:
a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona le­galmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurre­zione.

Articolo 3 - Divieto di tortura


Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degra­danti.


Articolo 4 - Divieto di schiavitù e lavori forzati


1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:
a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condi­zioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di li­bertà condizionata;
b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro ser­vizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.


Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza




1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale com­­petente;
b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un prov­ve­dimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'ese­cuzione di un obbligo imposto dalla legge;
c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giu­di­ziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
d. se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'au­torità competente;
e. se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la pro­pa­gazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per im­pe­dirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lin­gua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indi­rizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla le­galità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposi­zioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 - Diritto ad un processo equo


1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragione­vole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'or­dine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esi­gono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali cir­costanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua col­pevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui com­pren­sibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa ele­vata a suo carico;
b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua di­fesa;
c. difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratui­tamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giusti­zia;
d. interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convoca­zione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei te­sti­moni a carico;
e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.


Articolo 7 - Nessuna pena senza legge


1. Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una per­sona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu com­messa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.


Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare


1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domi­cilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una mi­sura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.


Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione


1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.


 
 
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