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Contributo e retta SRS
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Lettera 
15 febbraio 2017 0:00
 
Ripropongo quanto inviatovi il 7 febbraio a cui non ho ricevuto risposta.
A mio fratello, ricoverato presso una RSA a seguito di un ictus, è stata respinta dal comune di Roma la domanda di contributo per il 2016, presentata nei termini, perché risultante cancellato per irreperibilità accertata.
La residenza anagrafica e' stata richiesta e ottenuta a gennaio 2017 nella stessa RSA dove di fatto è ricoverato dall'agosto 2016.
Pur se gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data di iscrizione, chiedo se, nel caso specifico, la comprovata residenza affettiva possa aver prevalenza sulla certificazione anagrafica, se affermativo, come poter procedere.
Grazie
Piero, da Roma (RM)

Risposta:
riteniamo che a prescindere dalle iscrizioni anagrafiche, debba prevalere il luogo ove la persona risiedeva prima del ricovero e non quello dove si trova in virtù del ricovero (si tratta del c.d. domicilio di soccorso, ex art. 6 n. 4 l. 238/2000: " Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.").
Ad ogni modo le consigliamo di procedere mettendo in mora entrambi i comuni, ciascuno per le proprie competenze.
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Ha risposto Claudia Moretti: http://sosonline.aduc.it/info/claudiamoretti.php
 
 
 
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