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WELBY. LEGGE SU TESTAMENTO BIOLOGICO NON POTRA' ESCLUDERE ALIMENTAZIONE E RESPIRAZIONE ARTIFICIALE
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Comunicato 
18 ottobre 2007 0:00
 

Firenze, 18 ottobre 2007. Con la sentenza della Cassazione su Eluana Englaro, ed oggi quella del Gup di Roma di non luogo a procedere nei confronti del dott. Mario Riccio, l'anestesista che aveva staccato il respiratore a Piergiorgio Welby, emerge chiaramente in giurisprudenza il diritto a rifiutare i trattamenti sanitari, sancito dall'art. 32 della Costituzione.
I giudici non solo hanno riconosciuto il diritto a scegliere le proprie cure, ma anche l'assimilazione dell'alimentazione e della respirazione artificiale a veri e propri trattamenti medici.
Qualora procedesse l'iter di una legge sul testamento biologico, e' bene tener presente questo orientamento. Se -come proposto in diversi disegni di legge del centro-destra, dal passato Comitato nazionale di Bioetica e richiesto a gran voce dal Vaticano- fosse esclusa la volonta' del paziente per quanto riguarda alimentazione e respirazione artificiale, vi sarebbe la certezza dell'incostituzionalita'. La volonta' del paziente, espressa nel momento o in precedenza tramite un documento scritto, e' diritto fondamentale che non puo' essere limitato, se non cambiando la Costituzione.

Pietro Yates Moretti, consigliere Aduc
Vivere&Morire (notiziario su eutanasia, cure palliative, liberta' terapeutiche)
 
 
 
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