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Concerti e pandemia. Per il diritto al rimborso: esposto a Commissione UE e Antitrust. Che fare
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Comunicato di Emmanuela Bertucci
1 giugno 2020 17:01
 
 Continua a montare, sul web, la protesta per il mancato rimborso dei biglietti di concerti ed eventi culturali che non si sono tenuti a causa della pandemia: dai concerti di Paul McCartney a Lucca e Napoli al Firenze Rock con Vasco Rossi e Red Hot Chili Peppers, passando per le centinaia di concerti che la stagione estiva ha sempre offerto.

Il decreto Rilancio, ora in fase di conversione alla Camera dei deputati, punisce appassionati di musica e cultura vietando il rimborso dei biglietti per gli eventi che non si sono tenuti e non si terranno causa Covid: come per i viaggi i malcapitati otterranno solo un voucher da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione.

Poco importa che il nostro artista preferito nei prossimi 18 mesi non tenga un concerto in Italia, o lo tenga in luogo diverso o troppo distante da dove abitiamo, poco importa anche che – ad eccezione del nostro artista preferito – non ci interessino gli altri concerti organizzati da quell'organizzatore. In tutti questi casi perderemo i nostri soldi.

La legge peraltro è pure scritta male, manca una frase o – almeno – un verbo:
"A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura".

Quando ricorre la impossibilità sopravvenuta? Quando il concerto è saltato? Quando è stato rinviato a data certa? O a data da destinarsi? Quando è stato annullato? Niente, non si capisce. Diamo per scontata l'opzione più logica: quando un evento non si è tenuto. Quindi il voucher andrebbe emesso per tutti i concerti che non si sono tenuti, mentre organizzatori e canali di vendita li emettono solo per i concerti annullati. E chi ha comprato un biglietto per un concerto rinviato a data certa o a data da destinarsi non avrà nemmeno il voucher, dovrà attendere le decisioni (se e quando) degli organizzatori.
E' il caso ad esempio del Firenze Rock, i cui organizzatori hanno annunciato ieri che il concerto dei Red Hot Chili Peppers del 13 giugno 2020 si terrà il 16 giugno 2021, quindi gli acquirenti non hanno diritto (secondo gli organizzatori) nemmeno al voucher, il loro biglietto resta valido, poco importa se quel giorno non potranno o non vorranno partecipare al concerto. Stesso discorso per il concerto di vasco Rossi rinviato dal 10 giugno 2020 al 18 giugno 2021.

A nostro avviso si tratta dell'ennesima illegittimità, e chi fosse interessato ad avere comunque un voucher (sic!) deve ottenerlo. In tutto il resto d'Europa i biglietti per gli eventi saltati vengono rimborsati, solo l'Italia cerca di fare caso a parte violando le direttive europee in materia di clausole vessatorie (Direttiva 93/13/CEE) e di pratiche commerciali sleali (Direttiva 2005/29/CE).

I decreti Cura Italia e Rilancio introducono per legge una clausola vessatoria nei contratti che ha l'effetto di escludere i diritti del consumatore in caso di inadempimento totale o parziale, clausola nulla – secondo il nostro stesso codice del consumo – se a introdurla in un contratto è il professionista. Nulla anche se chi la introduce è lo Stato, per scaricare sul consumatore quegli interventi economici invocati dagli imprenditori per la pandemia anzichè provvedervi direttamente.

L'obbligo dei voucher è, ancora, una pratica commerciale aggressiva poichè chiaramente falsa il comportamento economico del consumatore che, se lo avesse saputo prima, non avrebbe acquistato quei biglietti. Il nostro codice del consumo, che recepisce la normativa europea, all'art. 25 specifica che per determinare se una pratica commerciale comporta coercizione del consumatore occorre prendere in considerazione, fra i diversi elementi l'ostacolo "non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto [...]". L'obbligo di accettare i voucher è una coercizione in questo caso ancor più grave, poichè posta in atto dallo Stato in spregio a quegli stessi diritti – il diritto alla qualità dei servizi (ottenere il servizio per il quale ho pagato, e non un altro) e all’equità nei rapporti contrattuali, equità palesemente lesa nel caso dei voucher – che l'art. 2 comma 2 del codice del consumo definisce diritti fondamentali dei consumatori.

Il decreto rilancio è ancora in fase di conversione, quindi il legislatore è ancora in tempo per intervenire ed evitare l'ennesima patrimonialina che va a pescare nelle tasche dei consumatori.
La nostra richiesta al legislatore è di fare tesoro dei suggerimenti della Commissione Europea e dell'Antitrust per i voucher nel turismo rendendo il voucher alternativo al rimborso a discrezione del consumatore oppure – per lo meno – di stabilire che se non utilizzato entro 18 mesi deve essere restituito (possibilmente con gli interessi).

Temendo che i nostri appelli al legislatore cadano nel vuoto, abbiamo inviato una segnalazione all'Antitrust e abbiamo presentato una denuncia alla Commissione UE affinchè intervenga.

Invitiamo i consumatori ai quali è stato negato il rimborso a presentare una segnalazione all'Antitrust e a inviare una denuncia alla Commissione UE.

Qui un aggiornamento dopo le dichiarazioni di Paul Mc Cartney

 
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