Gli operatori turistici si rifiutano di rimborsare con soldi i viaggiatori per i servizi annullati a causa del coronavirus, e danno loro un voucher del medesimo importo da spendere entro diciotto mesi, dopo di che si può pretendere il rimborso in soldi (i mesi diventano 12 quando si tratta di un rimborso per il solo trasporto). Lo ha stabilito la legge straordinaria italiana per l’emergenza pandemia. qui l'aggiornamento ultimo. Questo è contro la normativa europea *.
Lo ha già rilevato l’Antitrust italiano e – soprattutto – la Commissione Ue ha avviato per questo motivo una procedura d’infrazione presso la Corte di Giustizia di Lussemburgo.
Per avere rimborsi occorre quindi aspettare la pronuncia della Corte, chissà fra quanto tempo e quando tutti si saranno dimenticati della vicenda? NO! SI PUÒ' E SI DEVE AGIRE SUBITO! La Corte Costituzionale ha esplicitamente (389/1989) stabilito che i giudici italiani, nel caso di norme europee dotate di efficacia diretta sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili al diritto dell’Unione. Proprio questo è il nostro caso.
NOTE
* regolamento CE 261/2004 (compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato: ) e direttiva Ue 2015/2302 (pacchetti viaggio)