Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi. Secondo la sentenza n.10250/2024 di Cassazione, il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti semplicemente per aver riscontrato l'assenza di alcun pregiudizio per i minori. Si deve invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione dei nonni al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento. Occorre individuare piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.
Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince la fragilità della minore la quale non aveva "mentalizzato" la figura della nonna paterna, come rilevato dal c.t.u.; inoltre, i vari operatori avevano evidenziato l'inopportunità del coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari e la necessità di osservare opportune cautele di natura psicologica prima di una possibile ripresa delle relazioni della stessa con la nipote.
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