testata ADUC
EUTANASIA. COME LA GIUSTIZIA PUO' STRAVOLGERE I DIRITTI SANCITI DALLA COSTITUZIONE. IL CASO ENGLARO
Scarica e stampa il PDF
Comunicato 
4 febbraio 2006 0:00
 

Firenze, 4 febbraio 2006. Alla storia di Luana Englaro, la giovane di Lecco in coma vegetativo da 14 anni a seguito di un incidente stradale, si e' aggiunto un ulteriore capitolo. Il padre da tempo chiede che venga cessata ogni terapia di sostentamento vitale oltre all'alimentazione artificiale tramite un sondino nasogastrico; in altre parole, che venga "staccata la spina", volonta' espressa dalla figlia al padre in piu' occasioni.
Dopo un lungo iter giudiziario, la Corte di Cassazione aveva sostenuto che tale decisione, di natura "personalissima", non poteva essere assunta dal genitore neanche in qualita' di tutore, onde evitare un conflitto di interessi (ovvero che il padre potesse volere la morte della figlia per motivi di interesse personale). La Cassazione aveva quindi indicato la necessita' di nominare un contro-tutore o curatore speciale. E proprio quest'ultimo, l'avvocato Franca Alessio, aveva richiesto che la Englaro non fosse tenuta in vita artificialmente. Il Tribunale di Lecco ha respinto ancora una volta l'istanza.
Ennesima ferita, a nostro avviso, alla liberta' di scelta terapeutica e all'autodeterminazione di ogni individuo, valori riconosciuti in Costituzione.
Abbiamo da una parte l'inesistenza di norme che riconoscano il testamento biologico, dall'altra, parandosi dietro questa ennesima inadempienza della politica, le corti di giustizia che non fanno rispettare la Costituzione, norma che dovrebbe essere piu' determinante di una qualsivoglia legge ordinaria (a maggior ragione della mancanza di questa legge).
E allora ci chiediamo: come possiamo far rispettare un diritto fondamentale come l'autodeterminazione? Se il testamento biologico non e' riconosciuto, come fa un cittadino ad esprimere la propria volonta' qualora sopraggiunga una malattia che lo rende incosciente?
Chi, se non il padre -come nel caso della Englaro- puo' aver raccolto la volonta' espressa (anche se verbalmente) della figlia e farsene portavoce?

Come dar corpo giuridico ad una decisione "personalissima"? La corte di Lecco ha ritenuto che solo un giudice -che mai ha conosciuto l'interessata- puo' prendere per la stessa questa decisione "personalissima".
Civilta' giuridica o barbarie del diritto?

Pietro Moretti, consulente Aduc
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS