Le dichiarazioni anticipate di volonta' sui trattamenti sanitari attraverso l'istituto dell'amministrazione di sostegno? Una 'colossale stoltezza programmatica'. Cosi' la Corte d'Appello di Firenze definisce la richiesta di nomina anticipata dell'amministratore di sostegno da parte di cittadini in previsione di divenire incapaci di esprimere le proprie volonta' sui trattamenti sanitari. Una possibilita' prevista specificamente dal codice civile (art. 408) ma che la Corte rifiuta. E lo fa con una motivazione che non ci convince affatto. Il reclamo era stato presentato da Pietro Moretti, vicepresidente dell'Aduc, difeso dai legali dell'Aduc Claudia Moretti, Emanuela Bertucci, e dall'avv. Maria Grazia Scacchetti, docente di diritto all'Universita' di Modena e Reggio Emilia.
Il netto giudizio della Corte d'Appello, che sara' ovviamente impugnato in Cassazione, contrasta con quello gia' espresso da numerosi giudici tutelari, dallo stesso pubblico ministero che aveva presentato reclamo al pari dell'Aduc, nonche' da numerosi giuristi tra cui coloro che hanno scritto la legge sull'amministrazione di sostegno.
Vedremo cosa dira' la Cassazione.
Qui il decreto della Corte d'Appello:
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Qui il reclamo dell'Aduc al rigetto del Giudice tutelare di Firenze:
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