Risulta opportuno chiarire ancora oggi che le figure genitoriali sono equiparate e pertanto al figlio possono essere assegnati i cognomi di entrambi i genitori.
Tale principio non era evidentemente chiaro a quel padre che si è opposto all'attribuzione del cognome materno al figlio e neanche alla prefettura che aveva respinto l'istanza di cambiamento del cognome di un bambino con l’aggiunta del cognome materno a quello paterno.
A dire qualcosa di ovvio, ma forse non tanto, è intervenuto il il Tar Veneto (sentenza 661/2024) che ha ritenuto che, al dissenso manifestato dal padre, non può essere riconosciuto alcun effetto impeditivo dell’esame dell’istanza della madre di aggiungere il proprio cognome al figlio, sussistendo piena uguaglianza e pari dignità morale e giuridica tra entrambi i genitori e ben potendo i rispettivi cognomi coesistere in quanto funzionali alla definizione dell’identità del figlio.
Sarà ora di uscire dalla preistoria e da arcaici retaggi patriarcali? Direi di sì.
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