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 ITALIA - ITALIA - Italia. Consulta: le motivazioni dell'ammissione del quesito su embrioni e ricerca
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3 febbraio 2005 19:08
 
E' "ammissibile" perche' non apre un varco verso la "clonazione" umana il quesito referendario che propone l'abrogazione di alcuni articoli della legge sulla fecondazione assistita che limitano la possibilita' di ricerca sull'embrione per consentire la cura di gravi malattie degenerative. Tra queste il morbo di Parkinson, di Alzheimer, la sclerosi e il diabete. Lo spiega la Corte Costituzionale nelle motivazioni depositate il 29 gennaio alla sentenza del 13 gennaio scorso in cui si dava via libera ai quattro quesiti referendari di abrogazione parziale.
Con riferimento a questo quesito referendario teso a eliminare gli ostacoli alla ricerca sulle cellule staminali, la Consulta -con l'ordinanza di ammissibilita' n. 46, estesa da Annibale Marini- sottolinea che esso "mira, univocamente, ad ampliare la possibilita' di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani con finalita' terapeutiche e diagnostiche e tutte le singole parti del quesito sono coerenti con tale matrice unitaria".
La Consulta rileva, inoltre, che "va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, cosi' da sottrarsi alla possibilita' di abrogazione referendaria".
In proposito i giudici costituzionali aggiungono che la Convezione di Oviedo -sui diritti dell'uomo e la biomedicina- vieta "solamente gli interventi diretti ad ottenere un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto, e tali interventi, restano vietati anche alla stregua della normativa di risulta".
In pratica la clonazione non sarebbe consentita nemmeno con l'abrogazione parziale di alcuni commi degli articoli 13 e 14 della legge 40/2004 sulle fecondazione assistita, sulla quale gli italiani sono chiamati alle urne.
Per quel che "in concreto" concerne questa richiesta referendaria la Consulta annota che essa "mira ad ampliare la possibilita' di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalita' terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, sia attraverso l'eliminazione dei divieti di clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione in quanto procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti ad ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto".
 
 
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Con riferimento a questo quesito referendario teso a eliminare gli ostacoli alla ricerca sulle cellule staminali, la Consulta -con l'ordinanza di ammissibilita' n. 46, estesa da Annibale Marini- sottolinea che esso "mira, univocamente, ad ampliare la possibilita' di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani con finalita' terapeutiche e diagnostiche e tutte le singole parti del quesito sono coerenti con tale matrice unitaria".
La Consulta rileva, inoltre, che "va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, cosi' da sottrarsi alla possibilita' di abrogazione referendaria".
In proposito i giudici costituzionali aggiungono che la Convezione di Oviedo -sui diritti dell'uomo e la biomedicina- vieta "solamente gli interventi diretti ad ottenere un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto, e tali interventi, restano vietati anche alla stregua della normativa di risulta".
In pratica la clonazione non sarebbe consentita nemmeno con l'abrogazione parziale di alcuni commi degli articoli 13 e 14 della legge 40/2004 sulle fecondazione assistita, sulla quale gli italiani sono chiamati alle urne.
Per quel che "in concreto" concerne questa richiesta referendaria la Consulta annota che essa "mira ad ampliare la possibilita' di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalita' terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, sia attraverso l'eliminazione dei divieti di clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione in quanto procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti ad ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto".
 
 
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