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Contratti di convivenza per le famiglie di fatto. Vademecum per sopravvivere in un Paese con famiglie di seria A e B
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Comunicato 
15 aprile 2009 0:00
 
Falliti i tentativi di introduzione di Pacs e Dico, un riconoscimento giuridico organico delle coppie di fatto da parte del legislatore italiano e' oggi ben lontano dall'avvenire; nel frattempo aumenta la discrasia fra realta' sociale e veste formale delle unioni di fatto, "fenomeno" con cui anche il diritto, piaccia o meno al Parlamento, deve confrontarsi.
E' cosi' l'incipit di un vademecum schematico sui contratti di convivenza per le famiglie di fatto, pubblicato nella rubrica "Famiglia e individuo - Quindicinale sui diritti dei singoli nelle famiglie tradizionali e di nuova generazione" sul nostro sito Internet. L'avv. Emmanuela Bertucci, che ne ha curato la stesura, specifica come la legge non abbia tenuto il passo dell'evoluzione sociale e il risultato, ad oggi, e' un panorama giuridico schizofrenico: non esiste una normativa unitario che riconosca le coppie di fatto, ma diverse leggi speciali se ne occupano, in un complesso normativo estremamente disarticolato.
Determinante il ruolo dei giudici che, chiamati a decidere sulle situazioni giuridiche dei conviventi nel corso e dopo la fine del rapporto, hanno contribuito all'evoluzione giuridica della tutela delle coppie di fatto, richiamando prima di tutto l'art. 2 della Costituzione che tutela il diritto inviolabile di manifestare la propria personalità in una formazione sociale, che e' appunto la coppia, anche al di fuori dell'ipotesi legislativa del matrimonio. Posta questa base, in assenza di legislazione unitaria, i giudici si sono poi indirizzati tentando di costruire attorno alle famiglie di fatto una sorta di sistema parametrato a quello della famiglia fondata sul matrimonio.
Ai singoli resta comunque la possibilita', in assenza di norme organiche, di disciplinare autonomamente il proprio rapporto, con veri e propri contratti di convivenza o patti di convivenza che dir si voglia. Le persone sono infatti libere di concludere contratti atipici (cioe' non espressamente disciplinati dalla legge) in piena autonomia, purche' "siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" (art. 1322 del Codice civile).
Le coppie possono quindi disciplinare moltissimi aspetti della convivenza (prevalentemente da un punto di vista patrimoniale) e della cessazione del rapporto. Da qui il vademecum schematico su cosa si puo' e non si puo' disciplinare contrattualmente, su quali leggi (abbiamo considerato quelle maggiormente rilevanti) esistano in materia, sui diritti e doveri riconosciuti dalla giurisprudenza.
 
Segue lo schema delle voci principali:
- Rapporti economici nel corso del rapporto
- Rapporti economici dopo la fine del rapporto
- Diritti a seguito di morte del convivente: l'eredita'; risarcimento del danno da morte; assegnazione di casa popolare in caso di morte del convivente
- Diritti di abitazione: casa in affitto e morte del convivente; casa e cessazione della convivenza; casa popolare e morte del convivente
- Famiglia anagrafica
- Convivenza e figli

- Adozione
- Fisco e tributi

Qui il testo integrale del vademecum:
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