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Saldi e pratiche commerciali scorrette. In arrivo nuove norme
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Articolo di Redazione
6 dicembre 2022 8:05
 
Stop ai furbetti dei saldi. Per bloccare gli sconti farsa e impedire le campagne promozionali farlocche sugli avvisi che riportano i prezzi dei prodotti in saldo bisognerà riportare anche il prezzo più basso attribuito nell'ultimo mese per l'acquisto del prodotto. E rispetto a questo calcolare la percentuale di ribasso applicata. La misura punta a impedire che gli esercizi commerciali rivedano al rialzo i listini dei prodotti, in vista delle future campagne di saldi, vendite promozionali e liquidazioni. Nel caso in cui il commerciante non rispetti l'obbligo scatteranno sanzioni tra 516 euro e 3.098 euro. 
La misura è contenuta in un decreto legislativo approvato in prima lettura dall'ultimo Consiglio dei ministri; a proporre lo schema di dlgs sono stati il ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, e il ministro delle imprese, Adolfo Urso. Il provvedimento attua nell'ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161, che a sua volta ne modifica altre quattro: la 93/13/CEE, la 98/6/CE, la 2005/29/CE e la 2011/83/UE. 

Il dlgs amplia anche la tutela dei consumatori nei casi di: contratti con clausole vessatorie, condotte commerciali scorrette, concorrenza sleale, comunicazioni commerciali. E inasprisce le sanzioni: 
• per le pratiche commerciali scorrette la sanzione massima irrogabile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato passerà da 5 a 10 min di euro; 
• nel caso in cui le sanzioni vengano irrogate su operatori transfrontalieri e siano disposte sulla base di informazioni acquisite anche da altre autorità europee, la sanzione sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia. In sua mancanza il massimo edittale sarà pari a due min di euro; 
• passerà da 5 a lO min di euro il massimo di sanzione irrogabile dall'AGCM per l'inottemperanza a provvedimenti d'urgenza e inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti; 
• il consumatore potrà adire il giudice ordinario qualora si imbatta in pratiche sleali; 
• si prevede una sanzione tra cinquemila e 10 min per le violazioni in fatto di clausole vessatorie; 
• nell'irrogare le sanzioni, l'Antitrust dovrà tener conto delle condizioni economico-patrimoniali del commerciante. Scontistica. In primis, va detto che l'obbligo di indicare quale prezzo di riferimento rispetto a cui si applica lo sconto quello più basso imposto al prodotto negli ultimi 30 giorni non si applica alla vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili.

In seconda battuta, va chiarito che non rientrano tra i prezzi più bassi applicati nell'ultimo mese, quale parametro da assumere, i «prezzi di lancio» a cui sono seguiti successivi annunci di incrementi di prezzo. In sostanza, la disposizione sul valore minimo si applica al prezzo normale — quello «in vetrina» — da assumere quale parametro iniziale per le vendite straordinarie (ex art. 15, c. 5, dlgs 114/1998). Non si applica, invece, alle vendite sottocosto (ex art. 15, comma 7, dlgs 114/98), cioè a quelle effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli sostenuti dal commerciante, risultanti dalle fatture d'acquisto. Sei prodotti sono sul mercato da meno di 30 giorni, bisognerà indicare il suo periodo di riferimento.

(Luigi Chiarello su Italia Oggi del 06/12/2022)
 
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