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 VATICANO - VATICANO - Citta’ del Vaticano. La clonazione terapeutica e’ piu’ grave di quella riproduttiva, le sette regole della Chiesa
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Notizia 
21 agosto 2003 16:50
 
La Santa Sede ribadisce il suo no alla clonazione umana. In una intervista alla Radiovaticana mons. Elio Sgreccia fa il punto sulla questione che verra' discussa in settembre alla Assemblea generale delle Nazioni Unite. E sull'Osservatore romano il cardinale Alfonso Lopez Trujillo ribadisce il no.
In settembre al Palazzo di vetro saranno discusse le conclusioni raggiunte da un gruppo di lavoro incaricato di preparare una Convenzione internazionale sulla proibizione della clonazione umana. Si decidera', dunque, se elaborare una bozza che proibisca solo la clonazione riproduttiva, oppure che metta al bando anche quella terapeutica.
Per mons. Sgreccia, che e' vicepresidente della Pontificia accademia della vita, tale distinzione "rappresenta un pericoloso equivoco da eliminare con fermezza". "La prima precisazione che va fatta sul piano scientifico -afferma il vescovo- e' che esiste una sola clonazione, che e' sempre riproduttiva: sia quando si riproduce un embrione per poi ucciderlo, sia quando lo si riproducesse per poi farlo nascere e camminare in mezzo agli altri. Quindi, c'e' un equivoco in questa stessa duplicita' di denominazione: in realta', si tratta sempre di riprodurre un individuo umano e, per quanto riguarda quella che e' stata chiamata terapeutica, si tratta di una forma ancor piu' grave, nel senso che si produce un embrione con la tecnica della clonazione, quindi a partire da cellule riproduttive umane, con l'intenzione poi di sopprimerlo. Questa e' la prima precisazione che va fatta su questo punto, per ottenere un divieto totale".
La Santa Sede propone invece di "sviluppare in senso terapeutico l'utilizzazione delle cosiddette cellule staminali adulte: ci sono delle cellule staminali che si possono prelevare, senza danno per nessuno, dall'organismo adulto o dal sangue del cordone ombelicale, in grande quantita"'. Il contributo dato da queste tecniche alla cura anche di malattie come il Parkinson e l'Alzheimer, a giudizio di Sgreccia, rende la clonazione terapeutica, "oltreche' delittuosa, inutile".
Anche le staminali adulte, per la Santa Sede, vanno adoperate ma a precise condizioni: "che, come in ogni terapia, sia gia' stata fatta una sperimentazione sull'animale; che non ci sia danno per chi dona queste cellule, non ci sia danno per chi le riceve e che ci sia una speranza di conseguire l'effetto".

L'Osservatore Romano, inoltre ha ribadito che la Chiesa Cattolica mantiene un giudizio etico negativo per tutte le forme di procreazione umana che prevedano la sostituzione o l'esclusione dell'atto coniugale tra un uomo e una donna, secondo l'insegnamento gia' espresso nei documenti ufficiali sinora pubblicati sull'argomento. Per quanto riguarda l'elaborazione di una "pertinente normativa sulla clonazione umana", la Santa Sede ha avuto la cura di fornire alle istanze internazionali alcune precisazioni:
1. Deve essere proibita ogni forma di clonazione di individui umani, sia essa intesa come produzione o tentativo di produzione di un embrione umano, tramite l'introduzione del nucleo di una cellula somatica in un ovocito, il cui nucleo sia stato rimosso (trasferimento nucleare), sia essa intesa come produzione di embrioni a partire da un embrione preesistente -indipendentemente dalla sua origine- attraverso la separazione artificiale di una o piu' delle sue cellule (embryo splitting).
2. La differenza tra clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica risiede soltanto nello scopo dell'operazione: si tratta, infatti, sempre di produrre un embrione per clonazione (a) o per impiantarlo in un utero al fine di portare al termine la gravidanza, (b) oppure per utilizzarlo ai fini della ricerca scientifica (ad es.: per la produzione di cellule staminali), in modo tale da causarne inevitabilmente la distruzione. Fermo restando, pertanto, il divieto totale della clonazione umana, e' ipotizzabile la determinazione di diverse fattispecie penali, a seconda dello scopo e delle circostanze degli atti condannati.
3. L'eventuale tentativo di produzione di embrioni chimerici, che combinino materiale genetico umano ed animale, deve essere oggetto di sanzioni penali specialmente severe.
4. La condanna penale della produzione artificiale di embrioni e della clonazione umana deve comprendere ogni atto di commercio e di scambio non commerciale, a livello nazionale ed internazionale, di embrioni prodotti tramite la clonazione o di materiale proveniente dai medesimi. Parimenti, non si deve riconoscere nessun tipo di diritto di proprieta' intellettuale su conoscenze o tecnologie relative alla clonazione umana.
5. La Santa Sede, invece, non e' contraria alla produzione di cellule staminali a partire da soggetti adulti, o comunque per vie che non implichino un uso distruttivo di embrioni vivi, compresi quelli crioconservati. Si ritiene anche lecito il prelievo di cellule, tessuti o altro materiale biologico da embrioni o feti morti spontaneamente.
6. Diversamente, la clonazione intesa non come produzione di individui, ma come semplice moltiplicazione cellulare (in particolare di cellule staminali), in se stessa non solleva alcuna obiezione etica.
7. La clonazione animale o vegetale e' retta da altri parametri etici e non rientra nella materia qui in discussione.
 
 
 
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