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 ITALIA - ITALIA - Legge sulla procreazione assistita e clonazione terapeutica
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Articolo di Antonella Losanno
29 aprile 2004 17:27
 
L'art. 13 comma 1 della recente legge sulla procreazione assistita vieta "qualsiasi sperimentazione sull'embrione umano". Il divieto concerne la clonazione in se', senza alcuna differenziazione della stessa in terapeutica e riproduttiva.
La ricerca scientifica sicuramente non e' assoluta, ma e' sottoposta al limite della dignita' umana. Cio' non significa vietare qualsiasi forma di sperimentazione anche per esclusivi fini terapeutici.
E' necessario chiarire, sia pur in poche righe, cosa sia la clonazione terapeutica: essa permette la creazione di cellule staminali embrionali, che, essendo totipotenti, possono differenziarsi in cellule di ogni tipo di tessuto, restando geneticamente identiche al donatore originario. Per questa loro peculiare caratteristica, l'uso di tali cellule puo' rivelarsi fondamentale per la riparazione di tessuti danneggiati e la sostituzione degli stessi con tessuti ed organi compatibili geneticamente con il corpo del malato.
Una seconda digressione, ma normativa, e' d'uopo per giustificare quanto affermato in esordio.
Non e', infatti, in discussione il rispetto della dignita' umana, principio che trova la sua proclamazione piu' recente nella Carta Europea di Nizza del 2001 -piu' volte utilizzata dalla Corte Costituzionale come riferimento interpretativo- che dedica il Capo I alla "dignita' umana" appunto. Proprio in esplicazione di tale tutela, la Carta vieta, all'articolo 3, "la clonazione riproduttiva degli esseri umani".
Cio' significa che la clonazione, quand'anche venga effettuata per esclusivo fine terapeutico, non lede in alcun modo la dignita'. Vi e' di piu'. L'Italia ha ratificato, con Legge del marzo 2001, la Convenzione di Oviedo ed il suo Protocollo addizionale del gennaio 1998, n.168, sul divieto di clonazione degli esseri umani. I documenti ratificati vietano "la creazione di embrioni umani al fine esclusivo di ricerca", restando in tal modo consentito il loro utilizzo a scopo terapeutico.
In questo contesto si inserisce la Legge n. 40 del 2004, che vieta categoricamente qualsiasi forma di sperimentazione e che pertanto potrebbe dar luogo a profili di costituzionalita', dal momento che la stessa legge non definisce in alcun modo lo status giuridico dell'embrione. Infatti, se la legge avesse sancito "embrione=persona", il divieto sarebbe stato giustificato costituzionalmente, ma tale definizione non e' rinvenibile, oltre che in altra dell'ordinamento italiano, in nessuna norma della legge in esame, profilando cosi' dubbi di costituzionalita' per la liberta' "di scienza", e quindi di ricerca scientifica, sancita dall'articolo 33 della nostra Carta Costituzionale.
 
 
 
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