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Consenso informato e responsabilità medica: quello che il paziente ha diritto di sapere
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Articolo di Maria Nefeli Gribaudi *
7 dicembre 2010 14:23
 
 Negli ultimi anni il rapporto medico paziente ha subìto incisivi cambiamenti sotto la spinta degli interventi normativi, anche di carattere internazionale, dell'evoluzione giurisprudenziale e delle più recenti regole di deontologia medica.

Vengono così riscritti, in un'ottica personalistica, gli equilibri tra il medico ed il paziente all'interno dei quali, quest'ultimo, diventa il soggetto a cui spetta decidere se, quando ed in che modo, sottoporsi al trattamento medico.

Il paziente deve infatti prestare il proprio consenso al trattamento medico, condizione ineludibile affinché l'attività medica sia legittimamente esercitata. Ne consegue che ogni trattamento che non venga espressamente o validamente acconsentito deve considerarsi arbitrario, salvi i casi estremi in cui non sia in grado di prestarlo e ricorrano i requisiti dello stato di necessità ovvero vi sia una norma espressa che autorizzi -nel rispetto di determinate modalità- l'intervento terapeutico anche contro la volontà del soggetto.

Il consenso al trattamento medico deve costituire espressione di una scelta personale, attuale, libera, consapevole ed informata.

In particolare, affinché il consenso rappresenti la libera volontà di autodeterminazione del paziente, deve essere preceduto ed accompagnato da un'adeguata e comprensibile informazione da parte del medico: solo una reale conoscenza permette infatti di compiere una scelta consapevole.

Gli obblighi di informazione posti in capo al medico vengono in rilievo tanto nella fase precedente, quanto in quella concomitante e successiva all'esecuzione del trattamento sanitario: l'adesione del paziente deve infatti assistere ogni fase dell'intervento medico e deve essere sorretta, in ogni momento, da un'adeguata informazione: qualora sopravvengano circostanze tali da modificare la volontà del paziente, questi può in ogni caso validamente revocare il consenso originariamente prestato.

Sotto il profilo contenutistico, gli obblighi informativi in capo al medico devono in primo luogo riguardare la situazione sanitaria del paziente, gli interventi necessari o utili, nonché la loro natura e portata, le complicanze, i rischi prevedibili ed i risultati conseguibili, così da consentire al paziente di autodeterminasi consapevolmente nel processo decisionale di adesione al trattamento medico.
Il sanitario è inoltre tenuto ad informare il paziente in ordine alla possibilità di ottenere lo stesso o un migliore risultato attraverso altre tipologie di intervento esponendone gli eventuali rischi ad esse correlate: il paziente deve essere messo in grado di prendere in considerazione ogni alternativa, attraverso la ponderazione costi-benefici.

L'oggetto dell'informazione deve inoltre riguarda l'attività preparatoria e successiva all'esecuzione dell'intervento, nonché l'attività paramedica e lo stato ed idoneità delle dotazioni delle strutture sanitarie ospitanti rispetto all'intervento da eseguire. Essa inoltre deve riguardare l'eventuale terapia farmacologica e gli eventuali effetti collaterali che essa può produrre.

La responsabilità del medico per la violazione di tali obblighi informativi ha carattere autonomo ovvero è del tutto indipendente dalla corretta esecuzione del trattamento non consapevolmente assentito. salvo l'accertamento in merito all'esistenza del nesso causale ovvero il positivo riscontro da parte del giudice che il paziente, ove correttamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento o si sarebbe sottoposto a terapie alternative.

Il soggetto che non abbia validamente acconsentito al trattamento medico dunque, qualora abbia offerto tale prova, anche in via presuntiva ed abbia dimostrato le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'intervento arbitrario, potrà ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Sarà infatti onere del medico offrire la prova contraria di aver adeguatamente informato il paziente: a tale riguardo si consideri che i moduli informativi a contenuto generico, ancorché sottoscritti da paziente, non valgono ad assolvere sufficientemente tale onere probatorio.

Avvocato, foro di Milano
 
 
 
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