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 ITALIA - ITALIA - Italia. Staminali: Tar Lazio, donatore non puo' decidere ricevente
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23 gennaio 2003 21:33
 
Una donna puo' liberamente esprimere la volonta' di donare per uso terapeutico le cellule staminali rinvenibili nel sangue del cordone ombelicale, "ma non puo' in alcun caso predeterminare la persona del ricevente, per ragioni di solidarieta' sociale costituzionalmente rilevanti". Con questa motivazione il Tar del Lazio ha "bloccato" il progetto di due donne che, in prossimita' del parto, avevano deciso, "per garantire ai nascituri una vita sana e proteggerli da eventuali malattie", di far raccogliere le cellule staminali veicolate dal sangue presente nel cordone e farle conservare presso una struttura privata, la Cryo-Cell Italia. Con questa struttura le donne avevano concluso un vero e proprio contratto secondo il quale, in caso di necessita', le cellule raccolte e conservate avrebbero potuto essere utilizzate solo dai figli o dai loro congiunti. Per salvaguardare il contratto le donne avevano nel contempo chiesto al Tar l'annullamento dell'ordinanza dell'11 gennaio 2002, con la quale il ministero della Salute aveva vietato per un anno l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso istituzioni sanitarie private, e il conseguente stoccaggio delle cellule. Con sentenza n.12384/2002 il Tar aveva respinto nello scorso mese di dicembre il ricorso contro l'ordinanza, e ora sono state diffuse le motivazioni della decisione. Secondo i giudici "l'ordinanza ministeriale e' legittima, in quanto adottata in uno stato delle conoscenze scientifiche sull'argomento ben lungi dall'essere soddisfacente, tanto da giustificare la prudente emanazione di norme provvisorie e restrittive". Sempre secondo il Tar "in mancanza di una legge che espressamente disponga altrimenti, il donante non ha alcun diritto a destinare l'uso delle cellule a vantaggio suo o di altri suoi familiari". Gli atti di disposizione del proprio corpo, hanno concluso i giudici, "sono infatti vietati quando sono contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume". La sentenza e' la n.12384/2002.
 
 
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