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Colombia. La Procura Generale chiede al Parlamento di regolamentare l'eutanasia
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Articolo di Rosa a Marca
23 ottobre 2007 0:00
 
Il Parlamento non ha messo a repentaglio il diritto alla vita quando ha preso la decisione di declassificare nel Codice di Procedura penale l'aiuto al suicidio a reato a querela, e quindi non piu' perseguibile d'ufficio (a cui invece e' sottoposto l'omicidio volontario). Questa la pronuncia della Procura nei confronti di una richiesta di valutazione sulla inapplicabilita' e incostituzionalita' della Legge 906 del 2004, che considera come querelabile quel tipo di comportamento, tranne quando il soggetto sia minorenne o persona dichiarata incapace. In sostanza, l'aiuto al suicidio potra' essere perseguito penalmente solo se viene presentata querela.
In Colombia, una decina d'anni fa la Corte Costituzionale depenalizzo' alcuni aspetti dell'omicidio per compassione: quando sussista la volonta' libera e manifesta di un paziente che soffre e non ha possibilita' di guarigione. Malgrado cio', se un medico acconsente a praticare l'eutanasia, deve dimostrare di non aver commesso un delitto. Inoltre, l'Alta Corte aveva delegato al Parlamento il compito di regolamentare la pratica. Attualmente e' in discussione un disegno di legge sulla questione. Secondo la domanda avanzata da un cittadino, classificare come reato a querela quel comportamento violerebbe la Costituzione giacche', oltre a non tutelare la vita, non le offre la salvaguardia speciale che l'articolato impone. Per la Procura, il richiedente non ha ragione. "In questi casi e' la persona stessa che dispone di un suo diritto, relativamente al quale il terzo non rappresenta una minaccia o un attacco, bensi' un'influenza o una collaborazione efficace perche' possa raggiungere il suo intento". A giudizio della Procura, lo Stato ha il dovere di proteggere la vita da attacchi e minacce di terzi e dello stesso Stato, che non sono pero' configurabili in questi casi. Nella sua pronuncia, il Pubblico Ministero auspica che il Parlamento "proceda verso una regolazione legale depenalizzatrice" dell'omicidio compassionevole, del suicidio assistito e dell'aiuto al suicidio nei confronti di coloro che sono esauriti da malattie o da disabilita' fisiche e abbiano difficolta' a eseguire la propria volonta' di porre fine alla loro vita. Inoltre, ha ritenuto che "la protezione speciale del diritto alla vita non implica che tutti i delitti collegati debbano essere perseguiti d'ufficio dallo Stato, specialmente se non sono la causa principale e determinante della morte di una persona, bensi' un elemento della decisione o della realizzazione dello stesso soggetto".
 
 
 
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