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Ristoranti e pizzerie online: avvertenze per i consumatori e non solo
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Comunicato di Giulia Barsotti
29 aprile 2020 17:05
 
 Con il protrarsi dell’emergenza da coronavirus e delle restrizioni di movimento e socialità, i ristoratori hanno cercato un modo per riuscire comunque a lavorare e ad arrivare ai propri clienti effettuando consegne a domicilio e pubblicando online il menu.
In questa delicata fase di "sperimentazione di vendita on line", molti sono gli esercenti che si domandano quali siano le regole da seguire per poter operare correttamente e in tutta sicurezza e soprattutto se le informazioni da fornire sul proprio sito debbano essere le stesse previste dal Reg. (UE) 1169/2011 relativamente alla vendita a distanza e quindi comprendere, oltre ad ingredienti e allergeni, anche i valori nutrizionali. Analogo dubbio sorge per l’etichettatura dei prodotti consegnati.

Occorre premettere che la consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito alla ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo, né da parte della normativa nazionale né, generalmente, da parte delle singole leggi regionali (punto 1.12.5 Tabella A del DLgs n.222/2016 1.12.5 “quando l’attività è accessoria […] non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo”).
Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione di fatto, già abilitata a questo, è confermato anche dalle FAQ (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa) pubblicate sul sito del Governo.

Dunque, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può realizzarsi, su espressa richiesta del consumatore, anche tramite servizi aggiuntivi – come il delivery e il take away- che, tuttavia, non hanno la capacità di alterarne la natura trasformandola in “vendita”.
In altri termini, l’evoluzione della domanda ha da tempo fatto sì che la ristorazione sia caratterizzata da una serie di prestazioni accessorie, che permettono la preparazione espressa di pietanze cucinate per essere consumate dal cliente anche in luoghi diversi da quelli tradizionali e che implicano un know-how superiore a quello della semplice messa in vendita dell’alimento.

Questa la ragione per cui, anche con riferimento agli obblighi informativi, gli esercizi che intendano fornire il delivery o il take away sono tenuti a rispettare unicamente quelli ordinariamente prescritti a norma dei commi 8 e 9 dell’art. 19, D.Lgs. n. 231/2017, ai sensi del quale “ ( [omissis.....] è obbligatoria l’indicazione delle sostanze o prodotti di cui all’allegato II del Regolamento UE n. 1169/11”, i cosiddetti allergeni.
In sostanza quindi, sia quando viene effettuata la vendita per asporto in cui è il consumatore a recarsi presso l’esercizio (take away), sia quando il consumatore richiede che la prestazione dell’attività di somministrazione avvenga presso il proprio domicilio (delivery), le attività di ristorazione sono tenute a indicare solo gli allergeni e, nei casi espressamente previsti all’Allegato VI, parte A, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, gli ingredienti “decongelati”, fatti salvi i casi di deroga ivi stabiliti.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti, ad eccezione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza, devono essere resi disponibili prima della conclusione dell’acquisto e devono apparire sul supporto della vendita a distanza o devono essere fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato, chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare, senza che siano imposti costi supplementari ai consumatori.
L’avviso della presenza di allergeni deve essere fornito, per ciascun piatto, prima che questo sia servito al consumatore e può essere comunicato tramite menù, apposito cartello o sistemi digitali (in quest’ultimo caso è comunque necessario che il titolare riporti tali informazioni anche in apposita documentazione scritta facilmente reperibile dall’autorità di controllo).”
Ciò significa che su ogni piatto di gastronomia, dolce o salato che sia, deve esserci un’etichetta che il consumatore deve essere in grado di leggere dopo la consegna. La questione è particolarmente importante soprattutto per quanto riguarda la presenza di allergeni.

Fonti: ULSS N. 7 – Regione del Veneto e Federazione Italiana Pubblici Esercizi.
 
 
 
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