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Coronavirus e turismo. Imporre i voucher al consumatore viola il diritto UE?
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Comunicato di Pietro Moretti
10 aprile 2020 14:20
 
Come ormai noto, moltissime agenzie e organizzatori turistici sostengono di poter rimborsare tramite voucher i consumatori che si sono visti annullati i viaggi a causa dell'emergenza Coronavirus.
Abbiamo già spiegato che tale interpretazione della normativa emergenziale emessa dal Governo è infondata. La norma (art. 28 del d.l. 9/2020), prevede la possibilità di rimborsare tramite voucher, invece di denaro, solo nei casi di recesso da parte del consumatore in quarantena oppure che sarebbe dovuto partire da una delle primissime zone rosse. Questo il dato letterale della norma. 

Visto però che molti operatori turistici hanno di fatto esteso il rimborso solo attraverso voucher validi 12 mesi a tutti i consumatori sul territorio nazionale, anche in caso di annullamento da parte degli stessi organizzatori, ricordiamo che una tale interpretazione, oltre che essere estranea alla lettera del decreto legge, sarebbe anche illegittima perché in netto contrasto con la normativa europea.

Ricordiamo infatti che sono vigenti regolamenti e direttive UE (1) che impongono il rimborso in denaro quale diritto minimo del consumatore. Diritto minimo che gli Stati membri sono obbligati rispettare. 
E' sempre possibile che a livello europeo possa essere emanata una deroga, così come è stato fatto con il patto di stabilità, ma è improbabile che in altri Paesi UE vi sia la volontà politica di addossare al consumatore l'intero fardello della crisi del turismo. Come invece pretende buona parte degli operatori turistici italiani.

Un appello quindi al Parlamento italiano affinché, in sede di conversione in legge, oltre a rispettare il diritto europeo a tutela dei consumatori, chiarisca una volta per tutte l'equivoco creatosi. Il settore del turismo va salvato con i soldi di tutti i contribuenti, e non solo con i soldi di chi ha avuto la sfortuna di comprarsi una crociera o un viaggio in questo periodo. Si tratta di centinaia e spesso migliaia di euro, faticosamente risparmiate e investite in un viaggio per celebrare il matrimonio o il pensionamento, che servirebbero a quei consumatori per affrontare l'emergenza.

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(1) Un esempio su tutti è la direttiva UE n. 2015/2302 sui pacchetti turistici, in vigore, e quindi vincolante per lo Stato italiano:
Articolo 12
Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto
1. ...
2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. 
3.   L'organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) ... 
b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
Articolo 23
Carattere imperativo della direttiva
1.   La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dalla presente direttiva.
2.   I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva.
3.   Eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva o il cui scopo sia eludere l'applicazione della presente direttiva non vincolano il viaggiatore.
Articolo 24
Applicazione
Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS