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 ITALIA - ITALIA - Progetto di legge dell'11 marzo 1997- Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano
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Normativa 
11 marzo 1997 16:02
 

SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE N. 2210
d'iniziativa dei senatori FOLLONI, ZANOLETTI, CIMMINO, COSTA, CALLEGARO, CAMO, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT e RONCONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1997

Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano

ONOREVOLI SENATORI. - Vietare la clonazione umana risponde ad una necessità che é spontanea in ogni uomo e ció indipendentemente dalle proprie convinzioni religiose. Una convinzione che ognuno sente come elemento portante del diritto naturale su cui si fonda il diritto positivo. Si tratta di difendere la dignità di quello che diventerà un individuo della specie umana che fin dall'origine non ha armi di difesa e che solo la legge puó e deve difendere.
Sappiamo che ci sono dei meccanismi naturali che regolano il succedersi delle individualità nelle generazioni - nozione diffusa fin dalle prime scoperte di Mendel - e questi meccanismi verrebbero violati dalla volontà di una persona che li altera, attraverso un atto arbitrario. Si origina in tal modo un vulnus alla natura umana che apre la strada ad un vero e proprio inquinamento della specie.
L'individuo clonato é frutto di desiderio di possesso totale di un altro individuo che viene artificialmente declassato a livello di oggetto: si ordina un essere umano cosí come si puó ordinare meccanicamente un prodotto.
Se l'uomo, un uomo, puó essere prodotto artificialmente esso é un oggetto possedibile, ripetibile e, ultimamente, del tutto dipendente da un altro individuo. Era questa la condizione dello schiavo, cui la civiltà e il diritto hanno dato affrancamento.
La nostra Costituzione all'articolo 2 recita: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo"... Essa tutela giustamente l'essere umano sin dall'origine, se si puó usare tale termine. La scienza ha bisogno dell'etica: senza di essa e senza norma giuridica che la regoli potrebbe, nelle vertiginose conquiste delle biotecnologie, violare tale principio costituzionale.
Il tema della clonazione umana ha suscitato enorme impressione sul piano internazionale e dobbiamo ricordare che già dal 1988 il Parlamento europeo (risoluzione A2-327/88) ha approfondito i problemi etici e giuridici della manipolazione genetica.
Nel 1993 un'altra risoluzione del Parlamento europeo ha trattato il tema della clonazione dell'embrione umano (risoluzione B3-1519/93).
Ricordiamo inoltre che lo stesso Parlamento europeo ha approfondito la materia riguardante la tutela dei diritti umani e della dignità dell'uomo in relazione alle applicazioni biologiche e mediche, toccando anche il problema della clonazione umana (risoluzione B4-1029, 1082, 1084 e 1085/96).
Tutte le citate risoluzioni, allegate alla presente relazione, si esprimono contro la clonazione umana e invitano gli Stati aderenti a legiferare per vietarle:
a) distruzione del "diritto all'identità genetica", all'inviolabilità dell'individualità umana, e allo stesso concetto di personalità umana;
b) clonazione dell'"uomo ottimale" (indipendentemente da ció che con tale concetto si intenda);
c) programmazione e riproduzione "totalitaria" di esseri umani in serie, tutti eguali geneticamente: tutti superuomini o tutti servili, tutti fisicamente fortissimi ma stupidi o tutti superintelligenti (mediante, ad esempio, la trasformazione dei corpi, ibernati, di defunti particolarmente quotati in banche inesauribili di nuclei per la clonazione).
Recentemente Hiroshi Nakajima, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato per il 24-25 aprile 1997 un incontro a Bangkok per consultazioni nazionali e regionali incentrato sugli aspetti etici della clonazione umana, per definire norme giuridiche comuni di portata internazionale, dichiarando che: "il ricorso alla clonazione per riprodurre esseri umani non é accettabile, sul piano etico, poiché violerebbe alcuni principi fondamentali della procreazione medicalmente assistita. Tra questi in particolare il rispetto della dignità della persona umana e la protezione della sicurezza del materiale genetico umano".
Fin dal 1992 un gruppo di esperti dell'OMS sulla procreazione medicalmente assistita aveva sottolineato il diritto di tutti a trarre profitto dai progressi scientifici ma anche la necessità di vietare le forme estreme di sperimentazione quali la clonazione umana.
Per quanto attiene all'articolato, all'articolo 1 é sancito il divieto di clonazione umana, punito severamente come reato atto a produrre "inquinamento della specie": la pena, prevista dal comma 1 dell'articolo 3, é da tre a cinque anni di reclusione oltre l'interdizione dall'esercizio della professione.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il divieto per la sperimentazione su embrioni in tutti i casi in cui non si tratti di intervento terapeutico. Il principio é chiaro: l'embrione umano, come l'uomo, puó e deve essere curato, ma non deve essere adoperato come cavia; in questo caso le pene sono piú leggere: reclusione fino a tre mesi e sospensione dall'esercizio della professione. L'articolo 2 demanda al Governo la regolamentazione e i controlli al fine di prevenire le predette violazioni.
In conclusione non si vuole né fermare né tanto meno limitare la ricerca scientifica ed i suoi enormi successi al servizio degli uomini nel combattere le malattie genetiche, nello sviluppare le tecniche dei trapianti e nel migliorare ed allungare la durata della vita, ma si é convinti di dover porre un argine entro cui la ricerca debba svolgersi per l'uomo e non contro di lui. La istintiva risposta morale, contraria alla pratica della clonazione umana, diviene in questo modo norma, pur nella consapevolezza delle grandi difficoltà dei controlli, dato la delicatezza della materia. Una legge dunque che sarà utile, oltre che per tutelare l'individualità umana, anche per sensibilizzare, gli scienziati e l'opinione pubblica circa l'esigenza della tutela dell'uomo e della specie umana.

Art. 1.
(Clonazione umana e sperimentazione su embrioni)
1. La sperimentazione su ovociti umani avente per fine la clonazione é vietata.
2. É in ogni caso vietata la sperimentazione su embrioni umani salvo che si tratti di atto terapeutico in favore del medesimo embrione sottoposto a sperimentazione.

Art. 2.
(Controlli amministrativi)
1. Il Ministero della sanità adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che regoli i controlli ammmistrativi per prevenire la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.
Art. 3.

(Sanzioni)
1. La violazione del comma 1 dell'articolo 1 é punita con la reclusione da tre a cinque anni e con la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria o biologica.
2. La violazione del comma 2 dell'articolo 1 é punita con la reclusione fino a tre mesi e con la pena accessoria della sospensione, fino a tre mesi, dall'esercizio della professione sanitaria o biologica.
 
 
 
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