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 ITALIA - ITALIA - Progetto di legge del 28 febbraio 1997 - Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale concernente il divieto della clonazione umana
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Normativa 
28 febbraio 1997 16:07
 
CAMERA DEI DEPUTATI N. 3333

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati TERESIO DELFINO, SANZA, MARINACCI, VOLONTE', DE FRANCISCIS, PERETTI, FRONZUTI, LUCCHESE, NOCERA



Presentata il 28 febbraio 1997

PROGETTO DI LEGGE - N. 3333

Onorevoli Colleghi! - Le note vicende di questi giorni sulla clonazione di animali hanno determinato vivo allarme nella opinione pubblica, spaventata dai risultati raggiunti nelle sperimentazioni scientifiche selvagge e senza limiti fino a toccare il genere umano. I laboratori scientifici sono oggi nella condizione di praticare qualsiasi esperimento. In Italia si potrebbe procedere alla clonazione umana entro sei mesi. E' necessario intervenire con attenti e severi controlli sui laboratori scientifici che sono nelle condizioni di praticare tali sperimentazioni. Il dibattito non può essere limitato alle commissioni scientifiche che, divise in correnti di pensiero, permissivistiche e non, non appaiono in grado di arginare la diffusione e la pratica di esperimenti nella illegalità. Di fronte ad un pericoloso vuoto legislativo che non tiene conto dei progressi delle biotecnologie è necessario, come primo passo, introdurre misure severe per vietare l'applicazione della clonazione sull'uomo, in attesa di una regolamentazione legislativa dell'embrione umano.
E' necessario porre un freno al tentativo di trasferire sull'uomo le tecniche sperimentate sulle piante e sugli animali.
L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce l'articolo 582-bis del codice penale, regolamenta con pena particolarmente severa (da 5 a 10 anni di reclusione e la cancellazione dall'albo professionale) il divieto di effettuare la clonazione umana proprio a significare la gravità del reato.
All'articolo 2, comma 1, si prevede che il Ministro della sanità debba effettuare severi e periodici controlli degli istituti, sia pubblici che privati, che effettuano sperimentazioni genetiche proprio al fine di vigilare e monitorare con continuità l'attività degli stessi in un campo così delicato come quello della genetica. Con il comma 2 si prevede una informazione semestrale al Parlamento da parte dello stesso Ministro della sanità per dare trasparenza alla sua azione di controllo e di vigilanza nonché garantire che i laboratori di sperimentazione genetica operino sempre nella legalità.



PROGETTO DI LEGGE - N. 3333

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 582-bis. (Clonazione umana).- Chiunque ottiene attraverso metodiche artificiali la formazione di un embrione umano avente le stesse caratteristiche genetiche di un altro embrione, di un feto o di un altro essere umano, vivo o defunto, è punito con reclusione da cinque a dieci anni e con la interdizione dai pubblici uffici e la radiazione dall'albo professionale".

Art. 2.
1. Il Ministro della sanità è delegato ad esercitare il controllo sui centri di sperimentazione genetica pubblici e privati verificando che le sperimentazioni non siano finalizzate alla clonazione umana.
2. Il Ministro della sanità ogni sei mesi presenta una relazione al Parlamento sullo stato degli studi e dei controlli esercitati ai fini di cui al comma 1.
 
 
 
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