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 ITALIA - ITALIA - Testamento biologico, migliaia di lettere a Fini contro il ddl tortura
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Notizia 
10 febbraio 2010 9:23
 
"Migliaia di persone stanno scrivendo al presidente della Camera, Gianfranco Fini, per chiedere una legge degna di questo nome sul testamento biologico. La voce laica di tantissimi non potra' essere ignorata quando il testo passera' alla discussione dell'Aula di Montecitorio per l'approvazione definitiva". Cosi' Ignazio Marino, senatore del Partito democratico e promotore di un appello al presidente della Camera, affinche' la legge non imponga a tutti l'obbligo di terapie mediche quali nutrizione e idratazione artificiali e vincoli il medico al rispetto delle volonta' della persona.
Con l'appello si chiede una legge per il diritto alla salute ma contro l'obbligo alle terapie, una legge laica, tracciata nel solco dell'art. 32 della nostra Costituzione. L'auspicio espresso e' che tale "massa critica" sia determinante nell'aprire una nuova fase di riflessione e condivisione su un testo attualmente contro le evidenze scientifiche e la liberta' individuale.

IL DDL "TORTURA" - Il disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) o biotestamento - attualmente all'esame della commissione Affari sociali della Camera e che secondo quanto annunciato dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, dovrebbe essere approvato entro l'Estate - nella formulazione approvata dall'Aula del Senato prevede il principio dell'obbligatorieta' dei trattamenti di nutrizione e idratazione, considerati 'sostegno vitale' e dunque non sospendibili.  Le dat sono inoltre definite non vincolanti. Quindi, un testamento biologico in buona parte inutile e infatti, in molti casi, imporrà trattamenti contro la volontà del paziente. Questi i contenuti del ddl licenziato da palazzo Madama lo scorso 26 marzo:
- TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE: (articolo 1) Si stabiliscono i principi generali della legge, ovvero che la vita umana e' 'inviolabile e indisponibile' e che 'nessun trattamento sanitario puo' essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato'. Si vieta 'ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio'. A tal riguardo, si fa riferimento agli articoli 575, 579 e 580 del Codice penale, che prevedono il carcere per il medico che attui eutanasia o suicidio assistito.
- CONSENSO INFORMATO: (articolo 2) Si definisce il concetto di consenso informato ai fini dell'attivazione dei trattamenti sanitari. Si riconosce il diritto di parola ai minorenni nell'espressione del consenso.
- CONTENUTI E LIMITI DELLE DAT: (articolo 3) E' l'articolo che affronta il nodo della nutrizione e idratazione artificiale. Si afferma (comma 6) che 'alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento'. Si prevede che il collegio di medici chiamato a valutare lo stato clinico del paziente sia formato da tre medici (un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti medico curante e medico specialista).
- FORMA E DURATA DELLE DAT: (articolo 4) Le dat non sono obbligatorie. Nella versione approvata dal Senato, le dat sono inoltre non vincolanti. Esse hanno validita' per 5 anni, termine oltre il quale perdono 'ogni efficacia'.
- ASSISTENZA AI SOGGETTI IN STATO VEGETATIVO: (articolo 5) Si stabilisce che il ministro del Welfare 'adotta le linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente'.
- RUOLO DEL MEDICO: (articolo 7) Si prevede che le volonta' espresse dal soggetto nelle dat 'sono prese in considerazione dal medico curante'. Il medico 'non puo' prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente' e 'non e' tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico'.
- AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA: (articolo 8) Si prevede l'autorizzazione giudiziaria in caso di assenza del fiduciario ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.
- DISPOSIZIONI FINALI: (articolo 9) Si istituisce il Registro delle dat nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare e' il ministero del Welfare.
 
 
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