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Il testamento biologico del senatore Marino
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Articolo di Pietro Yates Moretti
24 luglio 2006 0:00
 
Nei prossimi giorni saranno in discussione alla commissione Igiene e Sanita' del Senato i disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di volonta' (o testamento biologico). Il presidente della commissione, Ignazio Marino (Ds), ha dichiarato piu' volte di voler giungere ad una intesa che metta d'accordo tutti, a partire dal nome del testamento biologico, che non sara' piu' tale ma "dichiarazioni di volonta' anticipate .". Recentemente Marino ha anche espresso la volonta' di giungere ad una legge in materia il prima possibile.
Fra tutti i disegni di legge in discussione al Senato, quello del senatore Marino e' certamente il favorito. Non solo e' espressione della presidenza della commissione, ma e' appunto ispirato alla volonta' di ampie convergenze.
In passato abbiamo gia' criticato il disegno di legge presentato dal senatore Antonio Tomassini (clicca qui), presidente della commissione nella passata legislatura, in quanto non rendeva la volonta' del paziente sufficientemente vincolante per i sanitari e non includeva l'alimentazione e l'idratazione artificiale fra quei trattamenti che necessitano del consenso informato (e che quindi possono anche essere rifiutati).
Purtroppo il disegno di legge del senatore Marino e' di gran lunga peggiore per chi ha a cuore il diritto all'autodeterminazione e alla liberta' di scelta terapeutica del cittadino. La violabilita' della volonta' scritta del malato e' scolpita in quasi ogni suo articolo, nel nome della liberta' professionale del medico. Questo testo da la liberta' al paziente di decidere al massimo se prendere o meno un'aspirina, ma non certo di decidere del e sul proprio corpo. La volonta' scritta del paziente e' declassata a mera indicazione di cui i sanitari sono chiamati a "tener conto" e che possono disattendere. In caso di conflitto fra fiduciario e sanitari, sono i sanitari che hanno l'ultima parola (comitato etico dell'ospedale). Come spiega la relazione introduttiva:
Qualora il medico ritenga di dover agire diversamente da quanto indicato nel testamento biologico, sarebbe auspicabile coinvolgere il comitato etico dell'ospedale per valutare le motivazioni del medico, confrontarle con le indicazioni del testamento e giungere ad una decisione che salvaguardi il migliore interesse del malato.
In altre parole, il medico (e non il paziente) puo' decidere qual e' il migliore interesse del paziente stesso! Se questo fosse il testo scelto dalla commissione e votato in Senato (certamente sara' gradito dal fronte cattolicista), la Camera difficilmente lo modifichera' per evitare che sia rimandato indietro in un'aula dove vigono delicatissimi equilibri di maggioranza. La decisone della commissione del Senato e' quindi la piu' importante dell'intero iter legislativo del testo sul testamento biologico.
Se passasse il testo Marino, ci troveremmo di fronte ad una legge che codifica cio' che gia' accade oggi, ma con la pericolosa illusione di avere finalmente raggiunto il diritto a redigere un testamento biologico. Ecco altre osservazioni sul disegno di legge del senatore Marino (qui il testo completo: clicca qui):

Art. 1, comma 1, lettera b) . L'alimentazione e l'idratazione artificiali non sono incluse esplicitamente fra i "trattamenti sanitari" sui quali puo' esprimersi il paziente nella sua dichiarazione di volonta'.

Art. 3, comma 3. "Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento ..."
Ovvero, la volonta' del paziente non e' vincolante.

Art. 5, comma 1: "Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace sia in pericolo ovvero quando il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto e la sua integrità fisica sia minacciata."
Questo e' il colpo di grazia. Ma se non vale in situazioni di emergenza o quando "la vita della persona sia in pericolo", a cosa servono le dichiarazioni anticipate??

Art. 5, comma 2. "Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita o sia minacciata la sua integrità fisica."
Se ne puo' discutere, ma credo che l'eta' dovrebbe essere abbassata (12-14 anni?).

Art. 8, comma 1. " In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, di cui all'articolo 3, ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice tutelare."
Nel caso di divergenza di opinione fra il fiduciario ed i sanitari, ad esempio, sono questi ultimi che hanno l'ultima parola. Ancor peggio, nel caso in cui i sanitari non vogliano seguire le volonta' scritte del paziente, il comitato etico (i.e., i sanitari) decidono sul da farsi.

Art. 9, comma 1. "La correttezza e la diligenza dell'operato del fiduciario di cui all'articolo 10 sono sottoposte al controllo del medico curante."
Ma stiamo scherzando? Il fiduciario, la cui funzione e' assicurarsi che la volonta' del paziente sia seguita dai sanitari, e' sottoposto al controllo dei sanitari stessi.
 
 
 
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