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 U.E. - U.E. - Ritardi voli aerei. Compensazione anche per quelli in coincidenza. Corte Giustizia
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Notizia 
6 ottobre 2022 11:58
 
Il diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei per ritardo prolungato si applica ai voli in coincidenza costituiti da voli effettuati da vettori aerei operativi diversi

Qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto, il fatto che non sussista alcun rapporto giuridico tra i vettori è irrilevante

Una passeggera ha acquistato tramite un’agenzia di viaggi, per il 25 luglio 2018, un biglietto aereo elettronico per un tragitto da Stoccarda a Kansas City costituito da tre voli. Il primo volo, da Stoccarda a Zurigo, era operato dalla Swiss International Air Lines, mentre i due voli che collegavano, rispettivamente, Zurigo a Filadelfia e Filadelfia a Kansas City erano operati dall’American Airlines. Il numero di biglietto elettronico era riprodotto sulle carte d’imbarco relative a tali voli. Inoltre, detto biglietto designava l’American Airlines quale prestatore di servizi e conteneva un unico numero di prenotazione relativo all’intero tragitto. Oltre a ciò, l’agenzia di viaggi ha emesso una fattura indicante un prezzo totale per l’intero tragitto, nonché per il ritorno.
Mentre i voli che collegavano, rispettivamente, Stoccarda a Zurigo e Zurigo a Filadelfia si sono svolti come previsto, quello che collegava Filadelfia a Kansas City ha subito un ritardo di oltre quattro ore all’arrivo. Dinanzi ai giudici tedeschi, la flightright, società di assistenza legale ai passeggeri aerei alla quale sono stati ceduti i diritti derivanti da tale ritardo, chiede all’American Airlines il pagamento di una compensazione pecuniaria di euro 600 ai sensi del regolamento n. 261/2004 relativo alla compensazione pecuniaria e all’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Investita della causa, la Corte federale di giustizia tedesca interroga la Corte di giustizia sull’interpretazione di taluni punti del citato regolamento. Con la sua sentenza odierna, la Corte di giustizia dichiara che la nozione di «volo in coincidenza» comprende un’operazione di trasporto in partenza da uno Stato membro costituita da più voli effettuati da vettori aerei operativi diversi che non siano vincolati da alcun rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione. La Corte ricorda che la nozione di «volo in coincidenza» deve essere intesa come riferita a due o più voli che costituiscono un tutt’uno ai fini del diritto alla compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento n. 261/2004. Ciò avviene quando tali voli sono stati oggetto di un’unica prenotazione. Nel caso di specie risulta che la passeggera disponeva di un biglietto che costituisce un titolo attestante che la prenotazione per l’intero suo tragitto da Stoccarda a Kansas City è stata accettata e registrata da un operatore turistico. Una siffatta operazione di trasporto deve essere considerata come basata su un’unica prenotazione e, di conseguenza, come un «volo in coincidenza».
I voli che costituiscono il volo in coincidenza di cui trattasi erano effettuati da vettori aerei operativi diversi, ossia la Swiss International Air Lines e l’American Airlines, senza alcun rapporto giuridico tra di essi.

La Corte rileva che nessuna disposizione del regolamento relativo alla compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei fa dipendere la qualificazione come volo in coincidenza dalla sussistenza di uno specifico rapporto giuridico tra i vettori aerei operativi che effettuano i voli che lo costituiscono. Una siffatta condizione supplementare sarebbe contraria all’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, dal momento che essa sarebbe idonea a limitare, in particolare, il loro diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del loro volo. 

Qui il testo integrale della sentenza
 
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