Etichettatura degli alimenti: qualora non abbia adottato una denominazione legale, uno Stato membro non può vietare l'uso di termini tradizionalmente associati ai prodotti di origine animale per designare un prodotto contenente proteine vegetali
L'armonizzazione completa prevista dal sistema europeo in materia di informazione dei consumatori osta anche a misure che determinino i tenori di proteine vegetali al di sotto delle quali resta consentito l'uso di denominazioni, diverse dalle denominazioni legali, costituite da tali termini per alimenti contenenti proteine vegetali
L'Association Protéines France, l'Union vegetarienne européenne (EVU), l'Association végétérienne de France (AVF) e la società Beyond Meat Inc., quattro entità attive nel settore dei prodotti vegetali e vegani1, contestano un decreto adottato dal governo francese al fine di tutelare la trasparenza delle informazioni relative agli alimenti nel commercio.
A loro avviso, tale decreto, che vieta, per designare prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, l'uso di denominazioni quali «steak» o «salsiccia», senza e anche con l'aggiunta di precisazioni complementari quali «vegetale» o «di soia», viola il regolamento (UE) n. 1169/20112
Tali enti hanno quindi chiesto al Consiglio di Stato francese l'annullamento del decreto controverso. Nutrendo dubbi quanto alla conformità di tale decreto francese con questo regolamento dell'Unione, detto giudice ha sottoposto alla Corte varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione di tale regolamento.
Nella sua sentenza, la Corte statuisce che il diritto dell'Unione istituisce una presunzione relativa in forza della quale le informazioni fornite secondo le modalità prescritte dal regolamento n. 1169/2011 tutelano sufficientemente i consumatori, anche in caso di sostituzione totale del solo componente o ingrediente che questi ultimi possono attendersi di trovare in un alimento designato con una denominazione usuale o con una denominazione descrittiva contenente determinati termini. Essa precisa che uno Stato membro può certamente adottare una denominazione legale3, che consiste nell'associare un'espressione specifica ad un determinato alimento. Tuttavia, una misura che si limiti a vietare l'uso di determinati termini per designare alimenti che presentano determinate caratteristiche (composizione ecc.) non equivale a una misura in forza della quale gli alimenti devono rispettare determinate condizioni per poter essere designati con termini utilizzati come denominazione legale. Infatti, solo quest'ultima misura consente di garantire la tutela del consumatore, che deve poter partire dal principio che un alimento designato da una data denominazione legale soddisfa le condizioni specificamente previste per l'uso di quest'ultima.
Qualora non abbia adottato una denominazione legale, uno Stato membro non può impedire, mediante un divieto generale ed astratto, ai produttori di alimenti a base di proteine vegetali di adempiere, mediante l'utilizzo di denominazioni usuali o di denominazioni descrittive, l'obbligo di indicare la denominazione di tali alimenti.
Ciò premesso, se un'autorità nazionale ritiene che le modalità concrete di vendita o di promozione di un prodotto alimentare inducano in errore il consumatore, essa potrà perseguire l'operatore del settore alimentare interessato e dimostrare che la presunzione di cui sopra è confutata.
La Corte aggiunge che l'armonizzazione espressa prevista dal diritto dell'Unione osta a che uno Stato membro emani un provvedimento nazionale che stabilisca tenori di proteine vegetali al di sotto dei quali resterebbe autorizzato l'utilizzo di denominazioni, diverse dalle denominazioni legali, costituite da termini provenienti dai settori della macelleria e della salumeria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti
proteine vegetali.
note
1 - La Protéines France rappresenta gli interessi delle aziende attive nel mercato francese delle proteine vegetali; l'EVU e l'AVF promuovono il
vegetarianismo, la prima nell'UE e la seconda in Francia; la Beyond Meat produce e commercializza prodotti a base di proteine vegetali.
2 - Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva
87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
3 - L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 1169/2011 prevede che la denominazione dell’alimento è la sua «denominazione legale». In mancanza di tale denominazione legale, la denominazione dell'alimento è la sua «denominazione usuale». Ove tale denominazione usuale non esista o non sia
utilizzata, deve essere indicata una «denominazione descrittiva». L'articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p) di tale regolamento definisce questi tre
concetti.
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