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 ITALIA - ITALIA - Bigenitorialità. Family Act: lettera aperta alla ministra per le Pari Opportunità
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Notizia di Marino Maglietta *
1 luglio 2020 0:24
 
 Desta preoccupazione il ricorso alla legge delega per varare il Family Act, rammentando la giurisprudenza attuale e la sconcertante vicenda del D.lgs 154/2013

Quanto mai illuminate e attuali sono le parole pronunciate dal presidente Mattarella in occasione della commemorazione dei magistrati uccisi dal terrorismo e dalla mafia. Fondamentale, anzitutto, il richiamo alla Costituzione, definita come "l'unica fedeltà richiesta ai servitori dello Stato. L'unica fedeltà alla quale attenersi e sentirsi vincolati". Segnalata, successivamente, la "modestia etica" emersa dall'inchiesta sul CSM, il capo dello Stato ha rammentato i doveri essenziali della magistratura nei confronti dei cittadini: "I nostri cittadini hanno diritto a poter contare sulla certezza del diritto e sulla prevedibilità della sua applicazione rispetto ai loro comportamenti. Questo vale - a partire naturalmente dalle scelte del legislatore - per la giustizia civile come per quella penale, per quella amministrativa come per quella contabile: non possono essere costruite ex post fattispecie e regole di comportamento".
Espressioni che sembrano calibrate su misura per mettere degli opportuni paletti a quel massiccio intervento sulla famiglia, il Family Act, che il presidente del consiglio definisce come "strumento per conciliare la famiglia al lavoro, soprattutto per le donne", "sostegno alla genitorialità, destinato a favorire la crescita di bambini e giovani".
E al suo interno troviamo tra i punti qualificanti un assegno unico per i figli, destinato a favorire la natalità, una indennità integrativa per le mamme lavoratrici in rientro da congedo (art. 5) e, ovviamente, contributi per asili e nidi.
Particolarmente interessante è l'articolo 5, specificamente mirato ad "incentivare il lavoro delle madri e l'armonizzazione dei tempi". Interessante perché si viene genericamente in soccorso delle madri a prescindere dalla loro condizione familiare - ovvero interna ad una famiglia unita oppure separata - dimenticando la profonda differenza che esiste fra le due situazioni e la ben maggiore penalizzazione che subisce la madre separata dal partner sotto i medesimi profili. Una penalizzazione che non solo non è oggetto di particolare attenzione nella circostanza attuale, ma che origina la sua esistenza proprio da una applicazione platealmente infedele da parte della magistratura di una legge dello Stato, risalente ormai a ben 14 anni fa.
Brevemente. La legge sull'affidamento condiviso prevede una divisione del tutto equilibrata tra i genitori dei sacrifici, delle responsabilità e dei compiti di cura. Nulla di tutto questo si fa. Si è inventato, contro lo spirito e la lettera della legge, un genitore collocatario, sistematicamente la madre, che deve sopportare per intero il peso dell'educazione dei figli. E si va avanti così a dispetto della serie ininterrotta di sollecitazioni che il parlamento ha ricevuto, sempre per iniziative popolari, tendenti a garantire ai cittadini il rispetto di diritti che oltre tutto appartengono ai figli stessi, come indisponibili.
Addirittura, l'ostilità delle istituzioni a questo modello è stata così forte da violare l'articolo 76 della Costituzione quando nel 2012 una legge delega ha conferito al potere esecutivo l'incarico di equiparare la filiazione naturale a quella legittima, dettando i relativi obiettivi e criteri. L'affidamento condiviso non aveva praticamente nulla a che fare con tale intervento, visto che la legge 54/2006 all'articolo 4 già provvedeva ad eliminare ogni differenza tra i due tipi di filiazione. Viceversa, operando nelle chiuse stanze, del tutto fuori delega e in qualche passaggio addirittura contro di essa, si è proceduto a manipolare il codice civile nella parte sull'affidamento con una serie di pesanti modifiche, oltre tutto in minima parte costruttive.
Quella formulazione venne immediatamente contestata con due interrogazioni rivolte al ministro della giustizia (Atto Camera 4-03235, Marroni e Gozi, seduta del 21 gennaio 2014 n. 156; Atto Camera 5-01943, Bonafede, Businarolo, Colletti e Turco, seduta del 22 gennaio 2014), che tuttavia non ricevettero mai risposta. E il parlamento plaudì. E a nulla valse la posizione della dottrina, che le dedicò una monografia dal titolo "L'illegittimità formale, l'illegittimità sostanziale e l'inadeguatezza strutturale del D.lgs 154/2013" (R.Russo, in Giustizia Civile.com, 2016).
Infine, è di pochi giorni fa la bocciatura di un emendamento al Decreto Rilancio (on. Rotta) che si proponeva di parificare la frequentazione di padre e madre limitatamente ai tempi dell'emergenza sanitaria, proprio per consentire alle madri di non essere penalizzate più dei padri nelle loro attività lavorative a causa della prevalente custodia dei figli. Emendamento dichiarato non ammissibile, a quanto pare per non essere pertinente al tema dell'economia. Mai motivazione poteva essere più desolante, visto che subito dopo è stato presentato il Family Act con le finalità sopra rammentate.
Cara Ministra, la sua formazione è scientifica; anzi, più propriamente appartiene alle scienze esatte.
Il rigore logico, quindi, il rispetto delle regole, dovrebbe starle a cuore. Ma questo non è del tutto rassicurante. Il D.lgs 154/2013 non doveva essere firmato dal Capo dello Stato e invece lo fu; non doveva essere approvato dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato e invece lo fu. Il nuovo testo avrebbe dovuto essere oggetto di segnalazioni alla Corte costituzionale: e invece non si sono avute. A quanto pare i cittadini non sono tutti uguali fra loro: e anche questo ferisce la Costituzione.
Per favore, che la storia non si ripeta: anzi, si colga questa storica occasione per realizzare autentiche e complete pari opportunità, anziché lasciarle sulla deludente strada delle enunciazioni.

* Marino Maglietta è mediatore familiare

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