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Lettera 
31 gennaio 2019 0:00
 
Buongiorno, 
Chiedo un consulto per il contributo da versare per la retta della casa di riposo di mio padre (a Lomazzo in provincia di Como). Mio padre ha 73 anni, ha una pensione per i contributi versati, una per l’invalidità e un contributo per l’accompagnamento. La cifra totale non basta per pagare la retta. Il comune di residenza Rovellasca fino a questo momento sta pagando una piccola percentuale in base ai redditi di mia madre, mio e di mia sorella. Chiedo se, in base alle condizioni di mio padre, l'iter di pagamenti intrapreso dalla casa di riposo e dal comune sono corretti o se c'è qualche forma di esonero di pagamenti per la famiglia e per il degente, perché sembrerebbe che per l’anziano invalido al 100%, nulla è dovuto, né da lui, né dai familiari. Lo si deduce da una sentenza del Tribunale di Verona del 2013 sul caso di una signora ultrasessantacinquenne invalida al 100%: secondo i giudici, gli impegni di pagamento fatti sottoscrivere al parente del ricoverato per la retta alberghiera devono ritenersi, in casi come questo, nulli fin dall’inizio, e può essere richiesta al Comune la restituzione di ciò che è stato pagato. Neppure l’anziano deve pagare e può chiedere la restituzione di quanto versato.
Per quanto riguarda la revoca, chiedo come muovermi sapendo quanto segue: “La sola revoca dell'impegno potrebbe pero' non essere sufficiente, poiche' la struttura potrebbe non tenerne conto e chiedere comunque l'emissione di un decreto ingiuntivo, per le quote sociali non pagate dall'assistito, nei confronti di chi ha firmato l'impegno. Quest'ultimo dovrebbe allora opporsi al decreto ingiuntivo, iniziando un procedimento civile nel quale contestare la validita' dell'impegno, viziato per contrarieta' a norme imperative e per vizio del consenso (dolo/errore essenziale). Diversi giudici civili si sono gia' pronunciati in merito, ritenendo nulli o annullando questi contratti (si vedano gli articoli pubblicati sul sito Aduc relativi alle sentenze emesse dal Tribunale di Verona, dal Tribunale di Firenze - dott.ssa Mori, dal Tribunale di Firenze, dott. Guida.
Attendere l'emissione di un decreto ingiuntivo, cui poi opporsi, ha il vantaggio di evitare di iniziare una causa civile (un vantaggio “attendista”) ma presenta anche un notevole svantaggio: e' probabile infatti che il giudice dichiari il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In questo caso, chi si oppone e' tenuto comunque a pagare immediatamente le somme richieste (si parla di migliaia di euro) salvo poi vederseli restituire solo a causa finita, in caso di vittoria.
Per evitare la spada di Damocle di un decreto ingiuntivo, l'alternativa allora e' attivarsi subito giudizialmente, chiedendo al Tribunale che:
- Accerti la nullita' del contratto firmato per contrarieta' a norme
imperative;
- Annulli il contratto per dolo/errore
Stefano, dalla provincia di CO

Risposta:
i quesiti che ci pone non possono purtroppo esser trattati se non superficialmente, nello spazio della presente piattaforma domanda/risposta, e presuppongono un approfondimento delle carte del caso, e delle normative locali applicabili.
Non è vero che in linea di principio i non autosufficienti non debbano pagare nulla. Occorre valutare caso per caso la situazione clinica e socio ambientale del richiedente l'assistenza. Le sentenze che lei cita riguardano il rapporto con la struttura e le fideiussioni, ma nel merito delle compartecipazioni alle rette di ricovero, vigono regole locali e nazionali che vanno ben lette e applicate, con l'aiuto di un legale di sua fiducia.
Ciò premesso, le linkiamo una scheda pratica di approfondimento e rimaniamo a disposizione per un consulto telefonico con i legali che si occupano del servizio di consulenza in materia (9859697997 il martedì e il venerdì dalle 15 alle 18).
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Ha risposto Claudia Moretti: https://sosonline.aduc.it/info/claudiamoretti.php
 
 
 
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