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prescrizione diritti art. 2952 c.c.
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Lettera 
1 ottobre 2019 0:00
 
Chiedo cortesemente se possibile avere Vs. parere circa il quesito di seguito riportato, nel mio caso di interesse al fine di richiedere rimborso ticket per spese mediche.
L'art. 2952 C.C. fissa il termine di prescrizione in due anni con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.
Nel caso le prestazioni ricevute (visite ed esami strumentali) risalgano a data superiore a due anni prima (in periodo di piano attivo), ma il pagamento abbia avuto luogo nei termini ai fini prescrittivi, è possibile ottenere rimborso?
Leggendo quanto indicato nella Vs. pagina riguardante la prescrizione, mi sembra di intendere che il calcolo del periodo di due anni dovrebbero decorrere dal giorno in cui risulti possibile far valere il proprio diritto (al imborso), che nel mio caso sembrerebbe costituito dalla data del pagamento.
Nessun diritto sarebbe stato possibile far valere al momento della prestazione (sulla base di quale giustificativo avrei potuto chiedere il rimborso?):
Ringrazio anticipatamente per il riscontro che vorrete dare alla presente.
Anna, dalla provincia di BS

Risposta:
Il suo riferimento all'art. 2952 cc è errato poichè esso si riferisce a materia di assicurazione, e al pagamento del premio.
In mancanza di eccezioni si applica il principio generale della prescrizione decennale dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (2935 -2946). Nel suo caso il diritto al rimborso decorre dalla data del pagamento del ticket.
 
 
 
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