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Obbligo dei figli al pagamento della retta del genitore ospite presso la r.s.a.
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Lettera 
29 aprile 2018 0:00
 
Assieme a mia moglie ho assistito per oltre 11 anni mia suocera di 96 anni in casa mia con il solo contributo della sua pensione.
Quest’anno a seguito di un lieve aggravamento si chiedeva ai fratelli un aiuto che non è arrivato.
I fratelli sono 7, tutti con famiglia e residenti in Comuni diversi, a seguito della decisione presa dai 6 fratelli la mamma è stata inserita presso una struttura RSA con il prezzo “a libero mercato” (Il punteggio assegnato dalla commissione UVMD, nonostante abbia riconosciuta la demenza senile grave, non permette di avere la posizione ottimale per godere della quota sanitaria della Regione Veneto).
La mamma anagraficamente è inserita nel nucleo familiare di uno dei fratelli ed è residente presso l’abitazione del figlio di cui gode l’usufrutto di 1/3.
La risorsa economica della mamma equivale alla pensione sociale più accompagnamento per un totale di 1.090,00 euro. Inoltre è proprietaria di un immobile di modesto valore e che attualmente viene goduto dal figlio.
Il contratto con la RSA è stato firmato da un solo fratello e con tale sottoscrizione si è fatto garante nei confronti della struttura RSA, ma siccome l’importo della pensione è inferiore alla retta ha chiesto a tutti i fratelli di concorrere al mantenimento della mamma (come prescrive la legge).
A tal fine i quesiti che pongo sono i seguenti:
Prima dell’intervento dei figli, la mamma per il proprio mantenimento, essendo proprietaria può pretendere la compravendita dell’immobile che il figlio sta godendo gratuitamente?
Il fratello sottoscrittore del contratto può obbligare a sottoscrivere gli altri fratelli un impegno per concorrere alle spese se non sono residenti anagraficamente nel suo nucleo familiare?
La RSA a quale scopo chiede il Reddito ISEE della mamma e dei figli, qual è il nostro obbligo a tale richiesta? Cosa si intende all'obbligo di prestare gli alimenti? Infine esiste normativa che obbliga il Comune o Regione
all’assistenza di un anziano?
Rimanendo in attesa di una vostra gradita risposta porgo cordiali
saluti
Antonio, da Sant'elena (PD)

Risposta:
tutto ciò che ha letto sul nostro sito riguardante ISEE, quota sanitaria e quota sociale, riferimenti al nucleo anagrafico di riferimento ecc. riguarda il caso in cui l'anziano sia inserito in RSA dai servizi sociali, con pagamento della quota sanitaria a carico del servizio sanitario. Non è il vostro caso, che avete stipulato il contratto con una struttura "privata" (quella che lei chiama impropriamente di libero mercato). Di conseguenza, sono responsabili esclusivamente il contraente e il garante. Ciò premesso, rispondiamo alle sue domande:
1) l'immobile di proprietà può essere venduto dal proprietario in qualsiasi momento (non comprendiamo cosa intende per "pretendere" la vendita. E' suo e lo vende);
2) Chiunque può essere garante, e il fratello sottoscrittore può in qualsiasi momento revocare la garanzia prestata, il riferimento al nucleo familiare che lei fa non è pertinente;
3) trattandosi di inserimento privato, non comprendiamo perchè la rsa chieda l'Isee, non siete tenuti a darlo a loro. In ogni caso suggeriremmo di chiedere perchè lo vogliono;
4) esiste normativa che impone il pagamento da parte del pubblico, ma lei stesso in premessa ha specificato che la commissione UVDM s è già pronunciata, negativamente;
5) l'obbligo alimentare sussiste in caso di necessità ed è azionabile solo dalla persona interessata, cioè sua madre, non altri.
Da ultimo, data la complessità della vicenda e il numero di fratelli che evidentemente non sono d'accordo su cosa fare e come procedere, le suggeriamo di valutare l'apertura di amministrazione di sostegno, affinchè la signora sia tutelata al meglio.
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Ha risposto Emmanuela Bertucci: https://sosonline.aduc.it/info/bertucci.php
 
 
 
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