Spett.le Associazione,
vorrei sapere visto che mia zia non è cosi grave da dover essere
interdetta, c'è ancora possibilità di fare apposizione e nel caso se
mi potete indicare un'Avvocato o quello che serve.
Ringrazio anticipatamente e attendo un vostro cortese riscontro,
cordialità.
Filomena, dalla provincia di RM
Risposta: in realtà non si tratta di interdizione ma di amministrazione di sostegno (che è uno strumento molto piu' flessibile, e puo' essere applicato anche a persone che sono in grado di intendere e di volere, ma non riescono a prendersi cura di se stessi per problemi fisici, ad esempio).
Non è necessario l'avvocato. Sua zia, nonché i soggetti di cui all'art. 417 (coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado), possono sempre presentare un'istanza motivata al giudice tutelare, per richiedere la revoca o la modifica del decreto con cui è stata disposta l'amministrazione.