Inoltre, le ordinanze dei sindaci, se in contrasto con le
misure statali, non possono essere
adottate e ove adottate sono inefficaci, come recita
chiaramente l'art. 35 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n.
9.
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Art. 35
Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e
urgenti
1. A seguito dell'adozione delle misure statali di
contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non
possono essere
adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze
sindacali
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza
predetta in
contrasto con le misure statali.