Nella strampalata Italia, invece e da tempo.....Infatti il
C.d.S. considera la bicicletta UN VEICOLO !
Vietatissimo anche telefonare mentre si pedala. Il comma 2
dell’articolo 182 prevede infatti “che i ciclisti devono
avere libero l’uso delle braccia e delle mani e devono
essere in grado di compiere con la massima libertà,
prontezza e facilità le manovre necessarie”, spiega
sempre Studiocataldi.it. “Ma la norma di riferimento,
speciale e più severa, è in realtà rappresentata
dall’articolo 173 del codice della strada. Il comma 2 di
tale disposizione, infatti, vieta in generale ai conducenti
di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o
di utilizzare cuffie sonore (fatta eccezione per i
conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui
all’articolo 138, comma 11, e di polizia), lasciando salva
la possibilità di avvalersi di apparecchi a viva voce o
dotati di auricolare quando il conducente ha adeguate
capacità uditive ad entrambe le orecchie”. La nozione di
conducente, fa notare Studiocataldi.it, si riferisce a chi
“si pone alla guida dei veicoli” e tra i veicoli
previsti dal Codice della strada c’è la bicicletta. La
multa è decisamente salata: la sanzione amministrativa,
infatti, è compresa tra 160 e 646 euro.