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TARI: sconti ARERA per utenze domestiche e non domestiche
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Articolo di Rita Sabelli
8 maggio 2020 17:01
 
 Con la Delibera 158/2020 del 5 Maggio l'Autorità garante ARERA ha introdotto “sconti” tariffari per le utenze colpite dalla crisi a seguito delle misure di contenimento nell'ambito emergenza sanitaria COVID-19.

Per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dei provvedimenti governativi (aziende, negozi, bar, nell'Allegato alla Delibera si trovano elenchi esemplificativi) è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata in proporzione ai giorni di chiusura. La riduzione è facoltativa invece per le utenze non domestiche che hanno chiuso volontariamente, proporzionata alla riduzione (documentata) della produzione di rifiuti.  In ambedue i casi l'applicazione spetta ai Comuni attraverso i gestori del servizio.

Per le utenze domestiche viene introdotta una “possibile” applicazione di un'agevolazione tariffaria ai clienti economicamente svantaggiati, che sono quelli che fruiscono o hanno le caratteristiche per fruire dei già esistenti bonus elettrico e/o bonus gas. Lo sconto, deciso localmente, viene riportato direttamente nell'avviso (o sulla bolletta, per le tariffe corrispettive) applicando una voce tariffaria compensativa “una tantum”, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.

Si tratta, per come la vediamo, dell'anticipazione del “bonus Tari”, introdotto in termini generali dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 e ancora non definito dall'ARERA. I Comuni, quindi, possono dare l'avvio a questo bonus per l'anno 2020  mantenendo, e se ritengono anche ampliando, ulteriori agevolazioni in ambito locale (sia tariffarie sia inerenti il pagamento, come per esempio Firenze che lo ha fatto slittare).

Gli utenti interessati dovranno presentare una richiesta, entro il 2020, con un'autocertificazione che attesti la fruizione del bonus elettrico e/o gas o comunque il possesso dei requisiti per fruirne (che si ricorda sono essenzialmente avere un ISEE non superiore a 8.265 euro o 20.000 euro se vi sono 4 o più figli a carico).

Attenzione, in caso di morosità pregressa l’agevolazione può essere trattenuta dal gestore a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione deve essere evidenziata nell’avviso di pagamento o nella fattura inviata all’utente.

La parola quindi passa ai Comuni e ai gestori del servizio. I gestori in particolare devono pubblicare sul proprio sito, in un linguaggio comprensibile (citiamo il testo della Delibera), le misure adottate, i criteri e le modalità per l'accesso alle riduzioni. Devono anche pubblicare e diffondere con la massima evidenza informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti da adottare per la gestione dell’emergenza da COVID-19. 
 
 
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