E’ possibile richiedere l’indennità di accompagnamento oltre che per gli adulti con patologie psichiatriche, anche per i minori con problemi neuropsichiatrici? E con quali presupposti?
Come noto, non basta l’accertamento, anche in condizioni di gravità, della non autosufficienza e dell’invalidità civile per ottenere l’emolumento assistenziale
dell’accompagnamento. Ai sensi della
L. n. 18 del 1980, art. 1, occorre che la condizione di non autosufficienza consti
1) nella incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano, e, alternativamente, 2) dell’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Rileviamo spesso che, soprattutto in relazione al primo dei due presupposti, siano esclusi dal beneficio
i minori con problemi neuropsichiatrici che si trovano in condizioni di gravi patologie quali disturbi del comportamento alimentare o con diagnosi di schizofrenia , bipolarismo con stati misti, o tossicodipendenze. Diagnosi spesso che vengono accertate contemporaneamente nello stesso soggetto.
Ciò deriva con probabilità dal fatto che il minorenne se e laddove riesce a frequentare un centro diurno o una scuola,
gode già di una indennità di frequenza compensativa per la propria condizione di invalidità e
non cumulabile con l’indennità di accompagnamento. Oppure perché le malattie psichiatriche dell’età evolutiva portano con sé, per il fatto della giovane età del paziente,
l’incertezza diagnostica, destinata alle sorprese, alle speranze, alle intermittenze della crescita.
Ciò non di meno, nei casi più gravi, il giovane paziente non riesce a frequentare, per molti mesi o anni la scuola, e se lo fa lo fa in modo molto discontinuo, in un circolo infernale di ricoveri ospedalieri nelle neuropsichiatrie, ove notte e giorno il genitore Care Giver deve presenziare h24 ore.
Molto spesso i ragazzi affetti da patologie psichiatriche sono impossibilitati a rimanere da soli per l’alto rischio suicidio connesso alla malattia (il suicidio tra le prime cause di morte fra gli adolescenti). Tutto questo ricade, oltre che sul minore, sulla famiglia ed impatta in modo drammatico anche sulle condizioni economiche del genitore Care Giver.
In un momento in cui le condizioni di salute mentale dei ragazzi sono al centro del dibattito, occorre chiarire che invece si può e si deve poter ottenere questo emolumento per una grave e cattiva disabilità psichiatrica, anche per l’età evolutiva e fintanto che perdura il bisogno.
Ma in cosa consiste esattamente
“l’incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana”? Può, ad esempio, qualificarsi come incapacità -ai fini della normativa esaminata- il fatto che non tu possa recarti in bagno senza esser controllato a vista dal genitore? O il fatto che tu debba assumere farmaci ad una determinata ora (spesso a molte ore del giorno c’è un appuntamento farmacologico)? O ancora, che tu debba alimentarti con un sorvegliante che controlla il pasto, se affetto da disturbi del comportamento alimentare? O che ti accompagni al parco, per evitare incontri con vecchi spacciatori, se tossicodipendente?
La cadenza quotidiana dell’atto, e l’assistenza “passiva”
Secondo la Cassazione civile (sez. lav. - 08/11/2011, n. 23160) “…deve osservarsi che, in ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che sia necessario al soggetto compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva. La situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente: in tale ultimo caso, è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto. Ne consegue che, nell'ambito degli atti che il soggetto non è in grado di compiere autonomamente, anche una pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determina la non autosufficienza prevista dalla norma per la concessione del beneficio di cui si tratta, mentre anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina detta non autosufficienza.”
Basta anche un solo atto, anche non fisico (ma di comprensione del significato)
Inoltre, basta anche un solo l’incapacità di
un solo atto quotidiano a rendere erogabile il beneficio, e
deve intendersi non solo l’incapacità fisica ma anche quella di comprendere il significato dell’azione: “la capacità dei malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute dei malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera.” Cassazione civile sez. lav., 19/08/2022, n.24980
Infine, va fatto il paragone con l’individuo sano della stessa età, anche minorenne.
Il criterio dell’incapacità va parametrato e paragonato rispetto alle normali abilità di soggetti sani della stessa età. E va senz’altro ricompreso il soggetto minorenne.
“Si estende anche ai minori di diciotto anni, ai sensi dell'art. 1 l. n. 18/1980, la corresponsione dell'indennità di accompagnamento prevista per i soggetti necessitanti di assistenza continuativa, in quanto aventi menomazioni funzionali fisiche e psichiche tali che comportino una totale e permanente inattitudine a svolgere le attività tipiche di una persona sana. Poiché la legge non fissa un limite minimo di età, vanno ammessi al beneficio in parola anche i bambini in tenera età, i quali possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano.” Corte appello Bari sez. lav., 16/06/2004.
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