testata ADUC
Sacchetti di plastica a pagamento: chiarimenti ministeriali
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Rita Sabelli
5 gennaio 2018 15:37
 

 
Aggiornamento del 6/4/2018: il consumatore può utilizzare, al supermercato o dal fruttivendolo, sacchetti propri monouso per frutta e verdura portati da casa o acquistati altrove, purchè siano conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con un parere del 29/3/2018 (n.859). La pronuncia è giunta su istanza del Ministero della Salute.

Con un comunicato stampa di ieri (1) il Ministero dell’Ambiente ha diffuso una circolare interpretativa per chiarire le novità scattate dal 1 Gennaio riguardo l’obbligo di pagamento dei sacchetti di plastica introdotte da una normativa italiana emanata in attuazione di una Direttiva europea (2).
Si parla delle buste di plastica in materiale leggero con uno spessore inferiore a 50 micron, con o senza manici, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti o per la pesatura di merci sfuse.
Per queste buste gli obiettivi europei hanno previsto una progressiva riduzione dei consumi, a scopi ecologici e di difesa dell’ambiente, attraverso norme di vario tipo che ne scoraggino o vietino l’uso.
Tra le varie misure che gli Stati europei possono adottare ve ne sono alcune obbligatorie, che comprendono il farne pagare l’utilizzo, introducendo il divieto di fornitura gratuita (c.d. “pricing”). Tra l’altro si tratta di una misura, specifica il Ministero, che molti operatori hanno adottato su base volontaria già dal 2012.
La Direttiva inoltre consente agli Stati membri di estendere regole restrittive o disincentivanti anche ad altri tipi di buste di plastica indipendentemente dal loro spessore, comprese in particolare quelle ultraleggere (spessore inferiore ai 15 micron), che per intendersi sono le bustine ultrasottili che abbiamo usato fin’ora gratis nei supermercati per pesare frutta e verdura.
Sulla base di queste premesse le normative italiane si sono adeguate estendendo per l’appunto restrizioni anche per le buste ultraleggere.
Queste le novità in sintesi (approfondimenti sulla circolare):
Buste di plastica commercializzabili
Sono commercializzabili:
- le buste di plastica riutilizzabili di determinati spessori, con maniglie, contenenti percentuali minime di plastica riciclata, da utilizzare come imballaggio di generi alimentari e non;
- le buste di plastica biodegradabili e compostabili certificate;
- le buste ultraleggere biodegradabili e compostabili realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile richieste ai fini di igiene da utilizzare come imballaggio di alimenti sfusi (frutta, verdura e altri alimenti).
Obbligo di pagamento per le buste commercializzabili
Le borse di plastica suddette - riutilizzabili, biodegradabili e compostabili, ultraleggere- non possono più essere distribuite a titolo gratuito e il loro prezzo di vendita deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per mezzo delle stesse.
Per essere chiari, e per entrare nel merito della novità che è risultata più ostica e confusionaria, si devono pagare -a prezzi fissati dal negozio- tra le altre le buste ultrasottili usate ai fini igienici per trasportare o pesare prodotti sfusi (frutta e verdura tipicamente) e NON altri tipi di imballaggi di plastica come i foglietti con cui si incarta il prosciutto, la carta oleata, gli imballaggi dei prodotti surgelati e preconfezionati.
Non sono soggette a pagamento tutte le buste diverse da quelle suddette.
Per quanto riguarda l’utilizzo di buste proprie il Ministero dell’Ambiente rimanda la decisione al Ministero della Salute, specificando che quest’ultimo si mostra propenso a condizione che il consumatore utilizzi quelle adatte agli alimenti e comunque monouso. I negozi e supermercati potranno definire il tipo di buste utilizzabili -definendone i criteri igienici- comunicandoli alla propria clientela attraverso apposita segnaletica.
Come si vede il “chiarimento” su questo ultimo punto è in realtà generico e ambiguo e la questione rimane aperta, anche perché è difficile immaginare che il consumatore possa procurarsi gratuitamente buste monouso alternative a quelle vendute dal negozio. E inoltre: chi controlla che il consumatore stia utilizzando buste monouso nuove?
Siccome a nostro avviso la questione merita non solo e non tanto dal punto di vista economico ma da quello ambientale, ci auguriamo che il Ministero della Salute intervenga di nuovo per definire quali buste il consumatore può utilizzare in alternativa a quelle a pagamento, comprendendo magari tipologie riutilizzabili.

(1) www.minambiente.it/comunicati/shopper-ecco-la-circolare-ministeriale-intepretativa
(2) Dl 91/2017 art.9bis attuativo della Direttiva 2015/720/UE, che aggiorna il codice ambietale, D.lgs.152/2006
 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS