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Rette Residenze Sanitarie Assistenziali. Tribunale di Prato: sono prestazioni di natura prevalentemente sanitaria, Asl deve rimborsare all’utente circa 65.000 euro
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Articolo di Claudia Moretti
24 luglio 2019 0:47
 
  Dopo le numerose pronunce in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ottenute in diverse regioni, ci occupiamo di un caso toscano. Il Giudice del lavoro di Prato, Dott.ssa Manuela Granata, con sentenza n. 107/2019 ha accolto la domanda di rimborso dei costi della retta corrisposti per la degenza di una signora ricoverata dal 2012 al 2016 presso una Rsa del territorio.
Come più volte argomentato in altre pronunce, i costi delle rette di ricovero non sempre si dividono in quota sanitaria e quota sociale. In molti casi, riguardanti pazienti portatori di gravi patologie ed infermità, i costi, anche di lungodegenza, sono ad esclusivo carico del Sistema Sanitario Nazionale.
Anche nel caso trattato dal Tribunale di Prato, si è riconosciuto il fatto che, a fronte di “prestazioni socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria” è l’Asl, in questo caso Azienda Usl Toscana Centro (già Usl 4 Prato), a doversi far carico del paziente.

La sentenza, chiara ed esaustiva ripercorre le tappe normative storiche nazionali e sovranazionali attinenti al complicato settore sociosanitario:
- Art. 3 septies del D.lgs 229/1999 che specifica cosa si intende per “prestazione socio sanitaria” e divide in gruppi a seconda della loro componente prevalente, sia essa di natura assistenziale piuttosto che sanitaria, con relativi oneri a carico del SSN piuttosto che dei comuni.
- L’art. 3 del c.d. DPCM san Valentino (14.2.2011) con cui se ne dettaglia ulteriormente l’ambito di applicazione e l’attribuzione dei costi di ricovero;
- La Carta Sociale Europea (art. 11 e 13) e la carta dei diritti Fondamentali dell’Unione europea (art. 35).

La Sentenza, che è un compendio aggiornato anche dei precedenti delle varie corti che si sono occupate del tema, passa poi ad analizzare in concreto le prestazioni rese in struttura alla paziente durante gli anni di suo ricovero per concludere che la stessa (anziana con patologia psichiatrica, decadimento cognitivo ed altro ancora) doveva esser curata a carico del Sistema sanitario.
Da ultimo, viene dichiarata “nulla perché priva di causa” l’impegnativa sottoscritta dal figlio.
La pronuncia si aggiunge alle già numerose decisioni in favore dell’utenza e dispone un rimborso significativo delle rette ingiustamente poste a carico dell’utente.

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